libero accesso

Diritto amministrativo

Procedimento amministrativo

14 | 03 | 2023

Il diritto di accesso in materia ambientale

Tilde Trombino

Con sentenza n. 2635 del 14 marzo 2023, la quarta sezione del Consiglio di Stato si è occupata dell’interpretazione degli artt. 2 e 3, D.Lvo 19 agosto 2005, n. 195 e, più in particolare, dell’individuazione della nozione di “informazione ambientale“, nonché dell’analisi ermeneutica dell’ “interesse propriamente ambientale“ agli effetti dell’accoglibilità della richiesta di accesso alla documentazione contenente le informazioni medesime. L’art. 3 del citato decreto dispone che “l’autorità pubblica, rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”. L’accesso in materia ambientale prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell’informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva (ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all’accesso in materia ambientale) e sia per quello che riguarda il profilo oggettivo (prevedendosi un’area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg. della legge n. 241/1990). Per informazione ambientale, ai sensi dell’art. 2 del decreto, si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi; 2) fattori quali le sostanze, le energie, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente, individuati al numero 1); 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi.

La rilevanza del bene ambiente ha indotto il legislatore ad introdurre una disciplina speciale dell’accesso alle informazioni ambientali, caratterizzata dalla previsione di una consistente eccezione al principio che regolamenta l’accesso classico di cui alla L. 241 del 1990, secondo cui l’accesso ai documenti è consentito solo allorché strumentale ad un interesse diretto, concreto e attuale, per la tutela di posizioni che secondo l’ordinamento siano meritevoli di tutela (Corte Giust. UE, 15 gennaio 2013, C-41/10). Si discostano nettamente dal principio richiamato, in tema di legittimazione attiva, le norme di cui al D.Lvo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE (a sua volta, attuativa della Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998), sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.

Come chiarito dalla più consolidata giurisprudenza formatasi sul punto, l’art. 3 del citato decreto ha introdotto nell’ordinamento nazionale un diritto soggettivo di accesso alle informazioni ambientali, un diritto “civico” a legittimazione universale e atipica, nonché una nozione particolarmente ampia di informazione ambientale. Sotto il primo profilo, diversamente dall’istituto generale disciplinato dalla legge 241/1990, l’interesse all’accesso in materia ambientale è considerato in re ipsa e non richiede alcuna specifica dichiarazione. Quanto al secondo aspetto, l’articolo 3 ha esteso il contenuto delle notizie accessibili alle “informazioni ambientali”, che implicano anche un’attività elaborativa da parte dell’amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste. Numerose pronunce hanno affermato che le informazioni richieste in sede di accesso ai sensi del D.L.vo 195/2005 devono riguardare esclusivamente “lo stato dell’ambiente e ciò che può incidere direttamente sullo stesso (quali emissioni, radiazioni e altro) e non anche ogni documentazione che indirettamente si rifletta sull’ambiente in quanto tale” (Cons. Stato, sez. IV, 20 maggio 2014, n. 2557; in questo senso anche Cons. Stato, sez. IV, 24 giugno 2019, n. 4295). Sulla scorta di tale perimetrazione, la giurisprudenza ha ritenuto che, nonostante l’art. 3, comma 1, del decreto in esame non contempli per il richiedente dell’accesso all’informazione ambientale l’obbligo di dichiarare il proprio interesse, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell’eventuale diniego espresso o tacito (e prima ancora la stessa amministrazione) ben può pronunciarsi sull’effettiva sussistenza in capo al richiedente di un suo interesse propriamente “ambientale” agli effetti dell’accoglibilità della sua richiesta di accedere alla documentazione contenente le “informazioni ambientali” da lui ricercate (Cons. Stat, sez. V, sentenza n. 1670 del 13 marzo 2019; id., 15 ottobre 2009, n. 6339; Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 4883 del 30 agosto 2011). Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la giurisprudenza ha ritenuto legittimo il diniego opposto a una istanza di accesso ad informazioni ambientali, ove dall’istanza stessa emerga che l’interesse che si intende far valere non è un interesse ambientale e che lo scopo del richiedente è quello di acquisire dati di natura diversa, ovvero emulativi, concorrenziali, di controllo generalizzato, anticompetitivi (Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 4636 del 5 ottobre 20159). Ciò al fine di evitare che dell’istituto si possa fare un utilizzo per finalità ad esso estranee, posto che anche la più recente giurisprudenza amministrativa ha affermato più volte l’inutilizzabilità dell’istituto anzidetto per un uso diverso da quello per il quale è stato introdotto nell’ordinamento (in tal senso Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2018, n. 4339; Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2019, n. 1670; Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 2022, n. 9843). 

L’interesse alla richiesta, pertanto, deve avere carattere propriamente ambientale e non economico-imprenditoriale. Diversamente, si finirebbe con il legittimare un abuso dello strumento in commento, che verrebbe piegato al perseguimento di interessi diversi rispetto a quelli presi in considerazione dal legislatore, interessi il cui rilievo preminente giustifica la latitudine amplissima entro la quale la legge consente l’accesso alle informazioni ambientali, al fine di garantirne la più ampia diffusione (Tar Veneto, aez. II, 25 marzo 2021, n. 466).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2, D.Lvo 19 agosto 2005, n. 195
  • Art. 3, D.Lvo 19 agosto 2005, n. 195