Diritto penale
Reati in generale
21 | 03 | 2023
I fattori ostativi al riconoscimento del vincolo della continuazione tra associazione mafiosa e reati scopo
Filippo Lombardi
Con sentenza n. 11944 del 5 ottobre 2022
(dep. 21 marzo 2023), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione si è
pronunciata sull’applicazione della continuazione tra delitto di associazione di
stampo mafioso e reati scopo.
La Corte di legittimità ha infatti ripetutamente affermato il principio secondo cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso" (Cass. pen., sez. VI, 20 gennaio 2021, n. 4680); inoltre, il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Cass. pen., sez. un., 18 maggio 2017, n. 28659).
Nel caso in esame, correttamente la Corte territoriale ha escluso che potesse essere applicato l'istituto della continuazione in quanto l’imputato si attivò su una specifica quanto estemporanea richiesta di intervento sollecitatagli da un terzo, determinato a ritornare in possesso dei propri immobili sottrattigli, facendo desistere possibili terzi interessati. Pertanto, l'affermazione secondo cui non vi era stata una iniziale programmazione dei reati scopo è fondata, dovendosi altrimenti sostenere che fin dall'inizio fossero stati programmati una estorsione ed una turbativa d'asta per entrare in possesso di un immobile che sarebbe stato messo all'asta in una procedura fallimentare, circostanze che non potevano certo essere conosciute (e neppure sussistere) nel momento della iniziale programmazione.
Riferimenti Normativi: