Diritto penale

Reati in generale

20 | 03 | 2023

Simulazione di infermità nell’ordinamento penale militare: i rapporti con la truffa militare e col falso materiale codicistico

Filippo Lombardi

Con sentenza n. 11500 del 28 febbraio 2023 (dep. 20 marzo 2023), la prima sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sul reato di simulazione di infermità e sui suoi rapporti con i reati di truffa militare e di falso materiale in certificato.

Non può essere riconosciuto il concorso apparente tra il reato di simulazione di infermità e quello di truffa militare; nonché tra il primo reato e quello di falso materiale in certificato ex artt. 477 e 482 c.p., che sia stato eventualmente commesso da colui che ha realizzato il certificato medico falso per indurre in errore l'amministrazione militare di appartenenza sull'infermità. La giurisprudenza di legittimità è da tempo orientata ad affermare che ai fini della sussistenza del reato di simulazione di infermità, è sufficiente che il militare produca falsi certificati medici per accreditare la fittizia infermità dedotta e per lucrare indebitamente la licenza di convalescenza, non essendo anche richiesto che egli insceni i sintomi della patologia accusata (Cass. pen., sez. I, 28 gennaio 2009, n. 6246). La licenza di convalescenza, ottenuta attraverso l'espediente della simulazione di infermità integra gli estremi del delitto di simulazione di infermità, ai sensi dell'art. 159, comma primo c.p. mil. pace.

Il reato prescinde, sotto il profilo oggettivo, dal carattere definitivo o temporaneo della sottrazione che l'agente intende realizzare, sempre che quest'ultima abbia ad oggetto la prestazione del servizio militare in quanto tale e non l'adempimento di singoli doveri del servizio stesso, ai quali si riferisce invece la meno grave fattispecie delittuosa di cui all'art. 161 c.p. mil. pace (Cass. pen., sez. I, 25 settembre 2000, n. 5272). Il reato si consuma quando l'autorità militare è indotta in errore, ossia nel momento in cui viene ritenuta la sussistenza dell'infermità simulata al quale seguirà, dopo la consumazione del reato, l'eventuale provvedimento richiesto dal soggetto attivo, è a forma libera (Cass. pen., sez. un., 31 gennaio 1987, n. 5; Cass. pen., sez. VI, 7 ottobre 1967, n. 1496). La giurisprudenza ha, in proposito, chiarito che per la sussistenza del reato di simulazione di infermità previsto dall'art 159 c.p. mil. pace non si richiede necessariamente che la malattia simulata debba essere fatta valere verso i sanitari cui spetta la valutazione del lamentato malanno e la decisione definitiva, essendo sufficiente che la simulazione della malattia avvenga rispetto ai superiori del militare o altra autorità militare con modalità tali da indurli in errore.

L'idoneità del mezzo adoperato sussiste ed il reato è perfetto ogni qual volta l'autorità militare o i superiori del militare abbiano disposto i conseguenti accertamenti o provvedimenti di competenza in merito al servizio. Se, dunque, sono irrilevanti la modalità della condotta con la quale l'agente determina l'induzione in errore del Comando di appartenenza circa la sussistenza della dedotta infermità, nella previsione incriminatrice è certamente sussumibile il comportamento del militare che produca falsi certificati medici per accreditare la fittizia infermità dedotta e per lucrare indebitamente la licenza di convalescenza (Cass. pen., sez. I, 12 febbraio 2001, n. 16611). Da ciò consegue che non vi è identità con gli elementi della fattispecie della truffa militare, eventualmente commessa mediante la produzione delle certificazioni false, poiché tale ultima condotta si consuma con la percezione della retribuzione determinata dall'induzione in errore (Cass. pen., sez. II, 7 maggio 2019, n. 27833): evenienza successiva e diversa dall'induzione in errore circa l'infermità. Del resto, anche una dichiarazione menzognera può costituire raggiro e integrare, quindi, l'elemento materiale del reato di truffa militare quando sia stato lo strumento usato per ottenere indennità non dovute e abbia avuto l'effetto di trarre in inganno il soggetto passivo. E invero, in tema di truffa, l'inganno che subisce il soggetto passivo non deve necessariamente derivare da un artificio o raggiro comunque riconoscibile, in quanto esteriorizzato dall'agente (Cass. pen., sez. I, 31 gennaio 2000, n. 3491). 

Non può infine ritenersi esistente una coincidenza tra il reato di simulazione di infermità e quello di falso ex art. 477 e 482 c.p.; infatti, la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata ad affermare che il delitto di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative si consuma con la semplice formazione del documento falso e non, come nel caso di falso in scrittura privata, con l'uso del documento falsificato (Cass. pen., sez. V, 12 gennaio 2018, n. 15470), sicché risulta evidente la radicale differenza con il delitto di cui all'art. 159 c.p. mil. pace che si consuma nel momento in cui viene ritenuta la sussistenza dell'infermità simulata. 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 477 c.p.
  • Art. 482 c.p.
  • Art. 159 c.p. mil. pace
  • Art. 234 c.p. mil. pace