Diritto processuale penale
17 | 03 | 2023
Correlazione tra imputazione e sentenza: la nozione di «fatto diverso» e il diritto di difesa
Filippo Lombardi
Con sentenza n. 11471 del 22 novembre
2022 (dep. 17 marzo 2023), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione
si è pronunciata sulla nozione di “fatto diverso” ex art. 521 c.p.p., nella
correlazione tra imputazione e decisione, e sul diritto di difesa.
Come affermato da tempo dalla
giurisprudenza di legittimità la nozione di "fatto diverso" di cui
all'art. 521, comma 2, c.p.p., comprende non solo un fatto che integri una
diversa imputazione restando storicamente invariato, ma anche quello che abbia
connotati materiali difformi da quelli descritti nel decreto che dispone il
giudizio (cfr. Cass. pen., sez. III, 22 febbraio 1996, n. 3253).
Con un più recente arresto, la Suprema
Corte ha ribadito e specificato tale principio, affermando, in particolare, che
in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è diverso il fatto che
presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione
originaria, laddove la differente condotta realizzativa sia emersa dalle
risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato, di modo che anche
rispetto ad essa egli abbia avuto modo di esercitare le proprie prerogative
difensive (Cass. pen., sez. VI, 17 aprile 2019, n. 38061).
Infatti, come è stato affermato, in tema
di correlazione tra accusa e sentenza, il rispetto della regola del
contraddittorio – che deve essere assicurato all'imputato, anche in ordine alla
diversa definizione giuridica del fatto, conformemente all'art. 111, comma 2,
Cost., integrato dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo –
impone , in altri termini, esclusivamente che detta diversa qualificazione
giuridica non avvenga “a sorpresa” e cioè nei confronti dell'imputato che, per
la prima volta e, quindi, senza mai avere la possibilità di interloquire sul
punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in
sentenza nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione, di
cui rappresenti uno sviluppo inaspettato. Ne consegue che non sussiste la
violazione dell'art. 521, c.p.p., qualora la diversa qualificazione giuridica
del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo
uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile e l'imputato ed il suo
difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in
ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio
dell'impugnazione (cfr. Cass. pen., sez. V, 24 settembre 2012, n. 7984).
Sicché l'osservanza del diritto al
contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti
di cui l'imputato è chiamato a rispondere, è assicurata anche quando il giudice
di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in
sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può
comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione
(cfr. Cass. pen., sez. IV, 13 novembre 2019, n. 49175).
Riferimenti Normativi: