Diritto processuale penale

17 | 03 | 2023

Correlazione tra imputazione e sentenza: la nozione di «fatto diverso» e il diritto di difesa

Filippo Lombardi

Con sentenza n. 11471 del 22 novembre 2022 (dep. 17 marzo 2023), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla nozione di “fatto diverso” ex art. 521 c.p.p., nella correlazione tra imputazione e decisione, e sul diritto di difesa.

Come affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità la nozione di "fatto diverso" di cui all'art. 521, comma 2, c.p.p., comprende non solo un fatto che integri una diversa imputazione restando storicamente invariato, ma anche quello che abbia connotati materiali difformi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio (cfr. Cass. pen., sez. III, 22 febbraio 1996, n. 3253).

Con un più recente arresto, la Suprema Corte ha ribadito e specificato tale principio, affermando, in particolare, che in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è diverso il fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, laddove la differente condotta realizzativa sia emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato, di modo che anche rispetto ad essa egli abbia avuto modo di esercitare le proprie prerogative difensive (Cass. pen., sez. VI, 17 aprile 2019, n. 38061).

Infatti, come è stato affermato, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, il rispetto della regola del contraddittorio – che deve essere assicurato all'imputato, anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto, conformemente all'art. 111, comma 2, Cost., integrato dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo – impone , in altri termini, esclusivamente che detta diversa qualificazione giuridica non avvenga “a sorpresa” e cioè nei confronti dell'imputato che, per la prima volta e, quindi, senza mai avere la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di fronte ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione, di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato. Ne consegue che non sussiste la violazione dell'art. 521, c.p.p., qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile e l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione (cfr. Cass. pen., sez. V, 24 settembre 2012, n. 7984).

Sicché l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (cfr. Cass. pen., sez. IV, 13 novembre 2019, n. 49175).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 521 c.p.p.
  • Art. 6 CEDU
  • Art. 111 Cost.