libero accesso

Diritto processuale civile

Processo di esecuzione

31 | 05 | 2021

La soggezione del debitore all’esecuzione e il limite alla moltiplicazione delle iniziative esecutive

Giovanna Spirito

La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza del 31 maggio 2021, n. 15077 ha affermato che, in sede esecutiva, costituisce abuso del processo la moltiplicazione delle iniziative esecutive che, senza frutto per il creditore, hanno l'unico effetto di far lievitare i costi della procedura (nella specie, il creditore, essendo in possesso di cinque titoli esecutivi nei confronti di una compagnia assicurativa, aveva iniziato altrettante esecuzioni nei confronti della debitrice, tutte e cinque nelle forme del pignoramento presso terzi, e nei confronti del medesimo debitor debitoris).

La Corte, preliminarmente, ha osservato che, nel procedimento esecutivo la regolazione delle spese non segue il principio della soccombenza come nel giudizio di cognizione, ma il diverso principio della soggezione del debitore all'esecuzione: "soggezione del debitore all'esecuzione" vuol dire che nel processo di esecuzione per espropriazione forzata (regole diverse valgono per l'esecuzione degli obblighi di fare) non ci sono soccombenti da condannare a pagare le spese di lite alla controparte vittoriosa; ci sono, invece, debitori dal patrimonio dei quali il creditore procedente ha diritto di ricavare quanto gli spetta per capitale, interessi e spese. Sicché, quando il giudice dell'esecuzione liquida le spese sostenute dal creditore, non sta pronunciando una decisione di condanna, ma sta semplicemente verificando l'importo del credito, analogamente a quanto farebbe, ad esempio, ai fini del progetto di distribuzione; da ciò, tuttavia ,non discende che il creditore non possa dolersi né dinanzi al giudice dell'esecuzione, né dinanzi a quello dell'opposizione, della sottostima delle spese processuali. Ciò detto, il creditore non può pretendere di addossare al debitore spese scaturenti dalla scelta di avvalersi di "mezzi di tutela più onerosi, quando nel caso concreto dispone di strumenti alternativi, che gli consentono di ottenere lo stesso grado di tutela". Costituisce, infatti, principio generale tanto del diritto delle obbligazioni (art. 1175 c.c.) quanto del diritto processuale (artt. 88, 175 c.p.c.), il dovere di comportarsi con correttezza e buona fede; tra le innumerevoli declinazioni di questo principio, vi è quella per cui non è consentito al creditore aggravare inutilmente la posizione del debitore, abusando del processo.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione l'abuso del processo è una condotta caratterizzata da un elemento oggettivo ed uno soggettivo: sul piano oggettivo si ha quando lo strumento processuale viene utilizzato per fini diversi ed ulteriori da quelli suoi propri, e illegittimi, non, dunque, per tutelare diritti conculcati, ma per crearne di nuovi (e ingiustificati) ad arte, ovvero per nuocere con intenti emulativi alla controparte; sul piano soggettivo ricorre quando la condotta di cui sopra venga tenuta in violazione del generale dovere di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.). Il dovere di correttezza (come si legge al p. 558 della Relazione al codice civile) "è (...) spirito di lealtà, (...) di chiarezza e di coerenza, fedeltà e rispetto a quei doveri che, secondo la coscienza generale, devono essere osservati nei rapporti tra consociati" e consiste, più precisamente, nel richiamare il creditore a prendere in considerazione l'interesse del debitore. In definitiva, costituisce abuso del processo qualsiasi iniziativa processuale intesa a conseguire un ingiusto vantaggio distorcendo i fini naturali del processo civile.

L'abuso del processo è oggi implicitamente riconosciuto dal legislatore nella L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-quinquies, lett. d), ma già in precedenza ammesso dalla giurisprudenza. Tale condotta, processualmente illecita, lo è anche sul piano deontologico ai sensi dell'art. 66 del codice deontologico forense il quale stabilisce che "l'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita" (Cass. civ., Sez. Un., 23 novembre 2017, n. 27897). 

Conseguenza di simili condotte, non può che essere l'irripetibilità delle spese superflue o, peggio, fatte lievitare ad arte dal creditore: irripetibilità che, quand'anche non esistesse l'art. 92 c.p.c., comma 2, o non se ne volesse predicare l'applicabilità al processo esecutivo, comunque discenderebbe dalla violazione dei doveri di correttezza e buona fede, e prima ancora sul principio di autoresponsabilità, di cui è espressione dell'art. 1227 c.c., comma 2.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 88 c.p.c.
  • Art. 92 c.p.c.
  • Art. 175 c.p.c.
  • Art. 1175 c.c.
  • Art. 1227 c.c.
  • Art. 1375 c.c.
  • Art. 2, L. 24 marzo 2001, n. 89