Diritto processuale civile
Processo di esecuzione
31 | 05 | 2021
La soggezione del debitore all’esecuzione e il limite alla moltiplicazione delle iniziative esecutive
Giovanna Spirito
La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza
del 31 maggio 2021, n. 15077 ha affermato che, in sede esecutiva, costituisce
abuso del processo la moltiplicazione delle iniziative esecutive che, senza
frutto per il creditore, hanno l'unico effetto di far lievitare i costi della
procedura (nella specie, il creditore, essendo in possesso di cinque titoli
esecutivi nei confronti di una compagnia assicurativa, aveva iniziato altrettante
esecuzioni nei confronti della debitrice, tutte e cinque nelle forme del
pignoramento presso terzi, e nei confronti del medesimo debitor debitoris).
La Corte, preliminarmente, ha osservato che, nel procedimento
esecutivo la regolazione delle spese non segue il principio della soccombenza
come nel giudizio di cognizione, ma il diverso principio della soggezione del
debitore all'esecuzione: "soggezione del debitore all'esecuzione"
vuol dire che nel processo di esecuzione per espropriazione forzata (regole diverse
valgono per l'esecuzione degli obblighi di fare) non ci sono soccombenti da
condannare a pagare le spese di lite alla controparte vittoriosa; ci sono,
invece, debitori dal patrimonio dei quali il creditore procedente ha diritto di
ricavare quanto gli spetta per capitale, interessi e spese. Sicché, quando il
giudice dell'esecuzione liquida le spese sostenute dal creditore, non sta
pronunciando una decisione di condanna, ma sta semplicemente verificando
l'importo del credito, analogamente a quanto farebbe, ad esempio, ai fini del
progetto di distribuzione; da ciò, tuttavia ,non discende che il creditore non
possa dolersi né dinanzi al giudice dell'esecuzione, né dinanzi a quello
dell'opposizione, della sottostima delle spese processuali. Ciò detto, il creditore
non può pretendere di addossare al debitore spese scaturenti dalla scelta di
avvalersi di "mezzi di tutela più onerosi, quando nel caso concreto
dispone di strumenti alternativi, che gli consentono di ottenere lo stesso
grado di tutela". Costituisce, infatti, principio generale tanto del
diritto delle obbligazioni (art. 1175 c.c.) quanto del diritto processuale
(artt. 88, 175 c.p.c.), il dovere di comportarsi con correttezza e buona fede;
tra le innumerevoli declinazioni di questo principio, vi è quella per cui non è
consentito al creditore aggravare inutilmente la posizione del debitore,
abusando del processo.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di
Cassazione l'abuso del processo è una condotta caratterizzata da un elemento
oggettivo ed uno soggettivo: sul piano oggettivo si ha quando lo strumento
processuale viene utilizzato per fini diversi ed ulteriori da quelli suoi
propri, e illegittimi, non, dunque, per tutelare diritti conculcati, ma per
crearne di nuovi (e ingiustificati) ad arte, ovvero per nuocere con intenti
emulativi alla controparte; sul piano soggettivo ricorre quando la condotta di
cui sopra venga tenuta in violazione del generale dovere di correttezza (art.
1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.). Il dovere di correttezza (come si
legge al p. 558 della Relazione al codice civile) "è (...) spirito di lealtà,
(...) di chiarezza e di coerenza, fedeltà e rispetto a quei doveri che, secondo
la coscienza generale, devono essere osservati nei rapporti tra consociati"
e consiste, più precisamente, nel richiamare il creditore a prendere in
considerazione l'interesse del debitore. In definitiva, costituisce abuso del
processo qualsiasi iniziativa processuale intesa a conseguire un ingiusto
vantaggio distorcendo i fini naturali del processo civile.
L'abuso del processo è oggi implicitamente riconosciuto dal legislatore nella L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-quinquies, lett. d), ma già in precedenza ammesso dalla giurisprudenza. Tale condotta, processualmente illecita, lo è anche sul piano deontologico ai sensi dell'art. 66 del codice deontologico forense il quale stabilisce che "l'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita" (Cass. civ., Sez. Un., 23 novembre 2017, n. 27897).
Conseguenza di simili condotte, non può che essere l'irripetibilità delle spese superflue o, peggio, fatte lievitare ad arte dal creditore: irripetibilità che, quand'anche non esistesse l'art. 92 c.p.c., comma 2, o non se ne volesse predicare l'applicabilità al processo esecutivo, comunque discenderebbe dalla violazione dei doveri di correttezza e buona fede, e prima ancora sul principio di autoresponsabilità, di cui è espressione dell'art. 1227 c.c., comma 2.
Riferimenti Normativi: