Diritto processuale penale

Misure cautelari

15 | 03 | 2023

Il giudicato cautelare e l’efficacia del tempo silente

Filippo Lombardi

Con sentenza n. 11106 del 8 novembre 2022 (dep. 15 marzo 2023), la prima sezione penale della Corte di cassazione ha avuto occasione di precisare che le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva endoprocessuale riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Cass. pen., sez. un., 19 dicembre 2006, n. 14535; Cass. pen., sez. VI, 17 marzo 2015, n. 23295; Cass. pen., sez. V, n. 27710). La preclusione derivante da una precedente pronuncia del tribunale del riesame, il cosiddetto giudicato cautelare, opera allo stato degli atti ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che può essere superata quando si prospettino nuovi elementi di valutazione e di inquadramento dei fatti, acquisiti da ulteriori sviluppi delle indagini, pur se riguardanti circostanze precedenti alla decisione preclusiva. La sopravvenienza di fatti nuovi può giustificare anche la rivalutazione di quelli già apprezzati e rendere possibile la revoca o la modifica della misura cautelare applicata (Cass. pen., sez. II, 9 settembre 2015, n. 49188; Cass. pen., sez. V, 2 ottobre 2014, n. 1241; Cass. pen., sez. V, 14 dicembre 2011, n. 5959).

 fronte della prospettata sopravvenienza, a sostegno della richiesta di revoca o sostituzione di misure cautelari, di elementi nuovi, asseritamente modificativi di una situazione già precedentemente valutata dal giudice nel suo complesso, il giudice della cautela, ove non riconosca la novità o la decisività dei suddetti elementi, ha il compito esclusivo di dare atto delle ragioni giustificatrici di tale mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovare l'intera motivazione riflettente l'esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto già valutate in occasione di precedenti provvedimenti (Cass. pen., sez. III, 20 ottobre 2021, n. 41185). 

Quanto al cosiddetto tempo silente trascorso dalla commissione del reato, esso deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), c.p.p., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, non da parte del giudice adito ai sensi dell'art. 299 c.p.p. per la revoca o la sostituzione della misura (Cass. pen., sez. II, 19 febbraio 2020, n. 12807). Diversamente, il decorso del tempo dall'applicazione o dall'esecuzione della misura non è elemento da solo rilevante perché la sua valenza si esaurisce nell’ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa, e quindi necessita di essere considerato unitamente ad altri elementi idonei a suffragare la tesi dell'affievolimento o del venire meno delle esigenze cautelari (Cass. pen., sez. I, 23 marzo 2018, n. 19818).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 292 c.p.p.
  • Art. 299 c.p.p.