Diritto penale
10 | 03 | 2023
L'ignoranza dell'età della persona offesa nei reati sessuali
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 10151 del 22 febbraio
2022 (dep. 10 marzo 2023), la terza sezione penale della Corte di cassazione si
è occupata dell'ignoranza dell'età della persona offesa di cui all’art.
609-sexies c.p.
Nel reato in parola l'età della persona
offesa costituisce un preciso elemento costitutivo della fattispecie, essendo
l'età il catalizzatore del disvalore del fatto; ciò in ragione del fatto che la
norma tutela non già e non solo la libertà sessuale del minore, quanto il
corretto sviluppo della sua acerba personalità dalle insidie provenienti da
soggetti terzi.
Dalla predetta considerazione scaturisce
un preciso obbligo di attivarsi, in capo all'agente, per superare l'eventuale
condizione di ignoranza della persona offesa, che non può fondarsi sulle
dichiarazioni della sola persona offesa, in quanto in questo caso è richiesto
«un "impegno conoscitivo" proporzionale alla presenza dei valori in
gioco».
I giudici di merito hanno così
evidenziato come l'imputato avrebbe dovuto attivarsi per sincerarsi dell'età
della ragazza «adoperandosi, ad esempio, mediante consuete ricerche sui social
media, oppure solo chiedendo maggiori informazioni al fratello e all'amica e si
trovavano in compagnia della stessa ovvero proprio alla ragazza alla quale,
invece, non ha assolutamente chiesto quanti anni aveva».
La motivazione, sul punto, non è apparsa
alla Suprema Corte né illogica né apparente in ordine all'insussistenza di
quella «ignoranza inevitabile» prevista quale causa di esclusione della
colpevolezza dall'art. 609-sexies c.p..
Del resto, non sembra ultroneo sottolineare come, anche utilizzando dati di comune esperienza, affatto diversa è la sembianza di una giovane donna prossima al compimento del diciottesimo anno di età rispetto a quella di una tredicenne, quale era la persona offesa al momento del fatto, ciò che avrebbe dovuto indurre l'imputato ad una ancora maggiore diligenza in ordine all'accertamento dell'età effettiva della partner.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, il fatto tipico scusante previsto in relazione all'ignoranza inevitabile circa l'età della persona offesa è configurabile solo se emerga che nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere rivolto all'agente, per avere egli fatto tutto il possibile al fine di uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, attenendosi a uno standard di diligenza direttamente proporzionale alla rilevanza dell'interesse per il libero sviluppo psicofisico dei minori (Cass. pen., sez. III, 14 marzo 2018, n. 29640), nonché della stessa Corte Costituzionale (sentenza n.322 del 24 luglio 2007), la quale, nel ribadire il principio, ha ulteriormente precisato che “qualora gli strumenti conoscitivi e di apprezzamento di cui il soggetto dispone lascino residuare il dubbio circa l'effettiva età del partner, detto soggetto al fine di non incorrere in responsabilità penali, deve necessariamente astenersi dal rapporto sessuale: giacché operare in situazioni di dubbio circa un elemento costitutivo dell'illecito (o un presupposto del fatto) -lungi dall'integrare una ipotesi di ignoranza inevitabile - equivale ad un atteggiamento psicologico di colpa, se non addirittura di dolo eventuale”.