Diritto penale

Delitti

02 | 08 | 2021

La bomboletta contenente "spray" urticante a base di peperoncino non può essere ricompresa tra le armi comuni da sparo ovvero tra quelle da guerra o tipo guerra

Valerio de Gioia

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 30140 del 7 luglio 2021 (dep. 2 agosto 2021), ha ribadito il consolidato e pacifico principio di diritto secondo cui  integra il reato previsto dalla L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 4, e succ. mod., il porto in luogo pubblico di una bomboletta spray contenente gas urticante idoneo a provocare irritazione degli occhi, sia pure reversibile in un breve tempo, in quanto idonea ad arrecare offesa alla persona e come tale rientrante nella definizione di arma comune da sparo di cui all’art. 2, L. 18 aprile 1975, n. 110 (Cass. pen., sez. I, 28 febbraio 2012, n. 11753; Cass. pen., sez. I, 14 novembre 2007, n. ...

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