Diritto penale
Reati in generale
14 | 03 | 2023
La falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari dopo la consegna in pagamento
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 10906 del 1° febbraio
2023, depositata il 14 marzo 2023, la sesta sezione penale della Corte di
Cassazione ha indicato le conseguenze derivanti dalla falsa denuncia di smarrimento degli assegni bancari dati in pagamento.
Secondo il costante insegnamento della
giurisprudenza di legittimità, il delitto di calunnia è integrato allorquando
il denunciante prospetti all'Autorità giudiziaria (o ad altra Autorità che alla
prima abbia l'obbligo di riferire) circostanze di fatto solo in parte
riconducibili ad una fattispecie incriminatrice astratta, ma sufficienti per
ritenere implicitamente che l'illecito si sia compiutamente realizzato e, pur
se in forma implicita o indiretta, che il soggetto accusato ne sia
responsabile.
In particolare, si è affermato che
integra il delitto di calunnia la condotta oggettivamente idonea a determinare
l'avvio di un procedimento penale nei confronti di una persona che si sa
innocente, non essendo necessario che i fatti siano esposti secondo lo schema
tipico di una determinata fattispecie delittuosa, né che siano corredati dalla
qualificazione giuridica appropriata (Cass. pen., sez. VI, 16 maggio 2012, n.
32944), e che la condotta del reato previsto dall'art. 368 c.p. consiste
nell'aver portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria o di altra autorità
che a quella abbia obbligo di riferire, circostanze idonee ad indicare taluno
come colpevole di un fatto costituente reato in forme tali da rendere possibile
(ciò è sufficiente, integrando la calunnia una fattispecie di reato di
pericolo) l'espletamento delle indagini (Cass. pen., sez. VI, 20 novembre 1991,
n. 2389).
Se ne inferisce che anche la falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari dopo averli consegnati in pagamento ad altro soggetto, seppure di per sé non sostanziante, almeno in termini diretti ed espliciti, l'accusa di uno specifico reato, è comunque sussumibile sotto la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 368 c.p., in quanto condotta atta a simulare, a carico del prenditore del titolo, le tracce del reato di furto o di ricettazione (tra le tante, cfr. Cass. pen., sez. VI, 27 gennaio 2016, n. 8045; Cass. pen., sez. VI, 8 febbraio 2012, n. 12810).
Quanto alle modalità con cui deve essere accertata la sussistenza dell'elemento soggettivo, la Suprema Corte ha inteso valorizzare la presenza di concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato (Cass. pen., sez. VI, 22 gennaio 2014, n. 10289; Cass. pen., sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 32801).
Riferimenti Normativi: