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Diritto penale

Reati in generale

14 | 03 | 2023

La falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari dopo la consegna in pagamento

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 10906 del 1° febbraio 2023, depositata il 14 marzo 2023, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha indicato le conseguenze derivanti dalla falsa denuncia di smarrimento degli assegni bancari dati in pagamento.

Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il delitto di calunnia è integrato allorquando il denunciante prospetti all'Autorità giudiziaria (o ad altra Autorità che alla prima abbia l'obbligo di riferire) circostanze di fatto solo in parte riconducibili ad una fattispecie incriminatrice astratta, ma sufficienti per ritenere implicitamente che l'illecito si sia compiutamente realizzato e, pur se in forma implicita o indiretta, che il soggetto accusato ne sia responsabile.

In particolare, si è affermato che integra il delitto di calunnia la condotta oggettivamente idonea a determinare l'avvio di un procedimento penale nei confronti di una persona che si sa innocente, non essendo necessario che i fatti siano esposti secondo lo schema tipico di una determinata fattispecie delittuosa, né che siano corredati dalla qualificazione giuridica appropriata (Cass. pen., sez. VI, 16 maggio 2012, n. 32944), e che la condotta del reato previsto dall'art. 368 c.p. consiste nell'aver portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria o di altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, circostanze idonee ad indicare taluno come colpevole di un fatto costituente reato in forme tali da rendere possibile (ciò è sufficiente, integrando la calunnia una fattispecie di reato di pericolo) l'espletamento delle indagini (Cass. pen., sez. VI, 20 novembre 1991, n. 2389).

Se ne inferisce che anche la falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari dopo averli consegnati in pagamento ad altro soggetto, seppure di per sé non sostanziante, almeno in termini diretti ed espliciti, l'accusa di uno specifico reato, è comunque sussumibile sotto la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 368 c.p., in quanto condotta atta a simulare, a carico del prenditore del titolo, le tracce del reato di furto o di ricettazione (tra le tante, cfr. Cass. pen., sez. VI, 27 gennaio 2016, n. 8045; Cass. pen., sez. VI, 8 febbraio 2012, n. 12810).

Quanto alle modalità con cui deve essere accertata la sussistenza dell'elemento soggettivo, la Suprema Corte ha inteso valorizzare la presenza di concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato (Cass. pen., sez. VI, 22 gennaio 2014, n. 10289; Cass. pen., sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 32801).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 368 c.p.