Diritto processuale penale

Indagini preliminari

13 | 03 | 2023

Reato permanente: termine massimo delle indagini e pluralità di iscrizioni delle notizie di reato nel caso di perduranza dell’illecito

Filippo Lombardi

Con sentenza n. 10687 del 18 gennaio 2023 (dep. 13 marzo 2023), la sesta sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sul rapporto tra iscrizione della notizia di reato, termine massimo delle indagini e perduranza del reato permanente. 

Non può essere condivisa la tesi secondo cui, qualora si proceda per un reato permanente, come nel caso dell'associazione mafiosa, l'esecuzione delle indagini deve intendersi autorizzata per tutta la durata della condotta (Cass. pen., sez. VI, 7 ottobre 2008, n. 38865). È agevole osservare, infatti, che, in tal modo, il dettato dell'art. 407 c.p.p., che non prevede eccezioni al principio della durata predeterminata delle indagini preliminari in relazione alla tipologia dei reati, ma soltanto un tempo più ampio per alcune fattispecie più compiesse o di maggior allarme sociale, verrebbe di fatto aggirato. Ciò non di meno, laddove nel corso di un’attività investigativa già avviata in relazione ad un dato reato permanente, successivamente alla scadenza del termine legale emergano nuove circostanze attestanti il perdurare della condotta delittuosa dell'indagato, nulla vieta al pubblico ministero di procedere ad una nuova iscrizione per lo stesso reato e nei confronti della medesima persona. Per un verso, infatti, nessuna norma del codice di rito lo impedisce. Per l'altro, se anche l'iscrizione ulteriore non dovesse ritenersi consentita, qualora dalle indagini in corso emergessero elementi di perdurante attualità della condotta delittuosa anche dopo il termine massimo delle stesse, si dovrebbe giungere alla paradossale conseguenza di imporre al pubblico ministero la chiusura delle indagini già avviate e l'esercizio dell'azione penale per quel reato fino a tale data, nonché, al contempo, l'apertura di un nuovo procedimento per lo stesso reato e verso la stessa persona dalla stessa data in poi, al quale dovrebbero rimanere estranee le acquisizioni istruttorie del procedimento chiuso, potendo queste ricongiungersi alle nuove risultanze probatorie soltanto nell'eventualità di ulteriore esercizio dell'azione penale anche per la condotta successiva e di riunione dei due processi derivatine o, in alternativa, di trasmigrazione probatoria e documentale tra processi, secondo il meccanismo delineato dagli artt. 238 e 238-bis c.p.p.: una soluzione, questa, di palmare irragionevolezza, poiché inutilmente farraginosa, in quanto non necessaria per le garanzie difensive degli indagati - che comunque rimarrebbero tali per lo stesso tempo - e, ad un tempo, pregiudizievole per la legittima pretesa punitiva dello Stato e la più efficace tutela delle vittime dei reati. Non possono condurre a diverse determinazioni i precedenti di legittimità citati in ricorso, entrambi non conferenti, perché riguardanti ipotesi diverse dall'emersione, successivamente alla scadenza del termine d'indagine, di comportamenti riferibili al medesimo reato permanente. Uno attiene all'ipotesi della moltiplicazione delle iscrizioni per uno stesso reato qualora la cornice d'accusa sia rimasta immutata, laddove, cioè, dalle indagini non emergano nuove condotte che, da sole o in combinazione con le precedenti, integrino o protraggano nel tempo il reato per cui si procede (Cass. pen., sez. VI, 9 maggio 2017, n. 29151). L’altro riguarda il caso in cui il primo procedimento venga archiviato, e si fonda sul principio dell'effetto preclusivo dell'archiviazione (Cass. pen., sez. V, 15 luglio 2021, n. 32767; Cass. pen., sez. un.,  24 giugno 2010, n. 33885; Cass. pen., sez. un., 22 marzo 2000, n. 9). Va conclusivamente ribadito che, qualora il pubblico ministero acquisisca, nel corso delle indagini preliminari, elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona già iscritta nel registro di cui all'art. 335, c.p.p., deve procedere a nuova iscrizione ed il termine per le indagini preliminari, previsto dall'art. 405, c.p.p., decorre in modo autonomo per ciascuna successiva iscrizione nell'apposito registro, senza che possa essere posto alcun limite all'utilizzazione di elementi emersi prima della detta iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti (Cass. pen., sez. III, 18 marzo 2015, n. 32998). Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato quando acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona; ne consegue che il termine per le indagini preliminari decorre in modo autonomo da ciascuna successiva iscrizione (Cass. pen., sez. II, 6 marzo 2019, n. 22016).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 335 c.p.
  • Art. 405 c.p.p.
  • Art. 407 c.p.p.