Diritto processuale penale

Giudizio

13 | 03 | 2023

La motivazione sulla commisurazione della pena e sulla incidenza delle circostanze sul trattamento sanzionatorio

Filippo Lombardi

Con sentenza n. 10505 del 15 febbraio 2023 (dep. 13 marzo 2023), la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha avuto occasione di ribadire che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (Cass. pen., sez. IV, 5 novembre 2015, n. 46412; Cass. pen. sez. IV, 20 marzo 2013, n. 21294; Cass. pen., sez. II, 8 maggio 2013, n. 28852; Cass. pen., sez. III, 10 gennaio 2013, n. 10095; Cass. pen., sez. II, 26 giugno 2009, n. 36245).

E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. con espressioni del tipo «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere.

È invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Cass. sez. II, 27 aprile 2017, n. 36104).

È stato altresì sottolineato, ancora di recente, che, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Cass. pen., sez. III, 15giugno 2016, n. 38251).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 133 c.p.
  • Art. 533 c.p.p.