Diritto penale

Delitti

13 | 03 | 2023

Reati di falso: il concetto di «atto pubblico» nella tutela penale

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 10675 del 2 febbraio 2023 (dep. 13 marzo 2023), la quinta sezione penale della Corte di cassazione ha ricordato che il concetto di atto pubblico, agli effetti della tutela penale, è più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 c.c., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti redatti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni, per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione, cosicché, sono atti pubblici anche gli atti interni e gli atti preparatori di una fattispecie documentale complessa, come gli atti di impulso di procedure amministrative, a prescindere che il loro contenuto venga integralmente trasfuso nell'atto finale del pubblico ufficiale o ne venga a costituire solo il presupposto implicito necessario.

Più precisamente, costituiscono atti pubblici sia gli atti, appunto, interni, destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia quelli che si collocano nel contesto di un complesso "iter" - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi.

Questo perchè "l'elemento che caratterizza l'atto pubblico, in tema di falso documentale, deve essere ravvisato essenzialmente nell'appartenenza del fatto attestato al pubblico ufficiale o caduto sotto la sua immediata percezione, per cui, dovendosi ritenere atto pubblico ogni scritto di natura documentale redatto dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle sue funzioni, rientrano nella tutela prevista dalla norma non solo gli atti destinati a spiegare efficacia nei confronti dei terzi, ma anche gli atti meramente interni, formati dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, al fine di documentare fatti inerenti all'attività da lui svolta ed alla regolarità delle operazioni amministrative cui è addetto” (Cass. pen., sez. V, 18 novembre 1999, n. 14718).

Quanto, invece, alla natura fidefacente degli atti, secondo l'art. 2700 c.c. “l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni 'delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti". Nell'interpretazione che proviene dalla giurisprudenza di legittimità, ciò che caratterizza l'atto pubblico dotato di fede privilegiata è, oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, ossia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice, diretta, cioè, alla prova di fatti che lo stesso funzionario redigente riferisce come visti, uditi o compiuti direttamente da lui.

Si tratta, cioè, di atti espressivi di una speciale potestà documentatrice, attribuita sulla base di una legge ovvero di norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale.

Cosicché - in riferimento alla delimitazione dell'ambito operativo della circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma 2 c.p. - l'orientamento di legittimità ha fissato il principio per cui, in tema di falso ideologico in atto pubblico, aggravato ai sensi della norma citata, "la natura di atto pubblico di fede privilegiato necessita del concorso di un duplice requisito: a) la provenienza da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della p.a. ad attribuire all'atto pubblica fede; b) l'attestazione del p. u. di verità circa i fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e della formazione dell'atto nell'esercizio del potere di pubblica certificazione" (Cass. pen., sez. V; 4 ottobre 2016, n. 2714). Ne consegue che sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli che, emessi dal pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della P.A. ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 476 c.p.
  • Art. 2700 c.c.