Diritto processuale penale
Giudizio
10 | 03 | 2023
Cartabia: gli effetti sulla sopravvenuta procedibilità a querela
Luca Fanfani
Con sentenza n. 10285 del 17 novembre
2022 (dep. 10 marzo 2023), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione,
chiamata a pronunciarsi in tema di sopravvenuta procedibilità a querela di
taluni reati per effetto della entrata in vigore della Riforma Cartabia, ha
ricordato che l'inammissibilità del ricorso, sostanziandosi in una mancata
corretta attivazione del rapporto processuale di impugnazione, preclude la
verifica della condizione di procedibilità del reato divenuto, a seguito della
riforma, procedibile a querela.
Sul punto giova richiamare il principio
già affermato dalle Sezioni Unite della Corte, secondo cui in tema di
condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a
querela per effetto del D.L.vo 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in
sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso preclude ulteriori attività
di verifica quanto all'esercizio del diritto di querela (Cass. pen., sez. un.,
21 giugno 2018, n. 40150).
Sempre le Sezioni Unite, hanno a più
riprese efficacemente osservato che l'art. 129 c.p.p. non attribuisce al
giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già
riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo del processo, ma
enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno
esercizio della giurisdizione. Non riveste, cioè, una valenza prioritaria
rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice
dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle
regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di
giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone
la proposizione di una valida impugnazione (Cass. pen., sez. un., 17 dicembre
2015, n. 12602, nel solco di Cass. pen., sez. un., 25 gennaio 2005, n. 12283).
In definitiva, è da escludersi che, in
presenza di ricorso inammissibile - e senza che si apprezzi alcuna novità
normativa o sistematica atta a riaprire il dibattito sulla eventuale
distinguibilità fra cause di ontologica invalidità del ricorso (come nel caso
di atto non sottoscritto o presentato da soggetto non legittimato) e cause che
richiedano un meno evidente apprezzamento da parte del giudice (come nel caso
di manifesta infondatezza dei motivi) - possa affermarsi che il procedimento
sia "pendente". E tale affermazione non è neppure in contrasto con i
diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU, se si considera
che è la parte interessata ad essere onerata di attivare correttamente il
rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che il mancato
rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e
non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo.
È inoltre da escludere che la
sopravvenienza della procedibilità a querela, possa essere ritenuta idonea a
operare come una ipotesi di abolitio criminis (e finalizzazione
all'accertamento di abolitio criminis), capace di prevalere sulla
inammissibilità del ricorso.
Anche nel giudizio di legittimità, la mancanza di tale condizione viene comunemente trattata come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (Cass. pen., sez. VI, 8 ottobre 2015, n. 44774) ed ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (Cass. pen., sez. III, 14 ottobre 2010, n. 39188), sicché non può dirsi che la declaratoria di inammissibilità del ricorso sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità.
Tali principi, che ben si attagliano anche alla situazione che si è determinata con l'entrata in vigore della riforma Cartabia e la procedibilità a querela di taluni reati, oggi procedibili di ufficio, preclude dunque nel caso di ricorso inammissibile di aprire la fase di verifica della ricorrenza o meno della querela.
Riferimenti Normativi: