Diritto amministrativo

Sanzioni amministrative

10 | 03 | 2023

Corte Costituzionale: illegittima la previsione di una sanzione amministrativa fissa a tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 40 del 10 marzo 2023, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, primo periodo, D.L.vo 19 novembre 2004, n. 297, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari», nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «di euro cinquantamila», anziché «da un minimo di diecimila a un massimo di cinquantamila euro».

La norma punisce le inadempienze delle strutture di controllo delle produzioni agroalimentari registrate con denominazione di origine o indicazione geografica protetta (DOP o IGP): il giudice a quo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale ravvisando un contrasto con l’art. 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 42 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, in quanto – prevedendo per un’ampia gamma di condotte illecite, aventi in concreto diverso disvalore, l’applicazione della medesima sanzione – manifesterebbe un palese difetto di proporzionalità.

La previsione in esame, in definitiva, equipara le condotte più gravi e pericolose a quelle di minor rilievo, stabilendo per tutte una sanzione in misura fissa e ciò è in aperto contrasto con il principio di proporzionalità delle sanzioni.

Con riferimento alle sanzioni penali, la Corte Costituzionale ha già da tempo chiarito come l’individualizzazione della pena – che si ottiene con l’indicazione di una forbice edittale, che consenta al giudice di determinarla in base alle specificità della fattispecie concreta – costituisca «naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio d’uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale» (sentenza n. 50 del 1980). In via di principio, perciò, «previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il “volto costituzionale” del sistema penale», potendo il dubbio di illegittimità costituzionale essere superato solo «a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest’ultima appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato» (sentenze n. 222 del 2018 e, nello stesso senso, n. 50 del 1980).

Tali affermazioni valgono anche in materia di sanzioni amministrative: le previsioni sanzionatorie rigide, «che colpiscono in egual modo, e quindi equiparano, fatti in qualche misura differenti, debb[o]no rispondere al principio di ragionevolezza» (sentenza n. 212 del 2019). Di qui l’esigenza di verificare che la sanzione non sia manifestamente sproporzionata anche in relazione alle condotte meno gravi (sentenze n. 95 del 2022, n. 185 del 2021 e n. 112 del 2019).

Pure «per le sanzioni amministrative si prospetta, dunque, l’esigenza che non venga manifestamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato» (sentenza n. 185 del 2021). Ciò discende, appunto, dal dovere di assicurare l’attuazione del principio di proporzionalità, il quale, in questo ambito, trae il proprio fondamento nell’art. 3 Cost. in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione (sentenze n. 112 e n. 88 del 2019).

Laddove il trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore «si riveli manifestamente irragionevole a causa della sua evidente sproporzione rispetto alla gravità del fatto», dunque, «un intervento correttivo del giudice delle leggi è possibile a condizione che il trattamento sanzionatorio medesimo possa essere sostituito sulla base di “precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo”, intesi quali “soluzioni già esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza lamentata”» (sentenze n. 222 del 2018, n. 236 del 2016; nello stesso senso, sentenza n. 40 del 2019).

La misura sanzionatoria indicata – ha concluso la Consulta – s’intende naturalmente modificabile dal legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, con altra, purché rispettosa del principio di proporzionalità (sentenze n. 40 del 2019 e n. 222 del 2018).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 3 Cost.
  • Art. 4, D.L.vo 19 novembre 2004, n. 297