Diritto penale
Delitti
07 | 03 | 2023
La determinatezza e proporzionalità del trattamento sanzionatorio nel reato di «caporalato»
Filippo Lombardi
Con sentenza n. 9473 del 30 novembre 2022
(dep. 7 marzo 2023), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
603-bis c.p. in relazione ai profili di determinatezza della fattispecie e di
proporzione del trattamento sanzionatorio.
La Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che le scelte legislative in materia sanzionatoria penale sono censurabili, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio (Corte cost. sent. n. 35 del 2017; n. 148 del 2016; n. 23 del 2016; n. 81 del 2014). Non è ravvisabile alcuna manifesta irragionevolezza o alcun arbitrio dell’art. 603 bis c.p., poiché la norma incriminatrice tutela il bene giuridico della dignità del lavoratore (Cass. pen., sez. IV, 11 novembre 2021, n. 45615) e risponde alla ratio di reprimere il fenomeno del c.d. "caporalato" e di impedire che i lavoratori, e dunque i soggetti appartenenti alle fasce economico – sociali più deboli, possano venire assoggettati a condizioni di sfruttamento. La risposta sanzionatoria è quindi modellata sulle esigenze di contrasto ad una fenomenologia assai frequente nella prassi, che lede un interesse costituzionalizzato dall'art. 36 Cost. e che si iscrive nell'orizzonte più generale della tutela della dignità umana nell'esercizio dell'attività lavorativa, fondamentale momento di esplicazione della personalità dell'individuo. Le disposizioni di cui all'art. 22, commi 12 e 12-bis, D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 attengono invece ad un ambito più circoscritto e cioè a quello della regolamentazione del fenomeno dell'immigrazione e rispondono alla ratio di impedire lo sfruttamento degli immigrati extracomunitari clandestini. Tali disposizioni hanno dunque un oggetto giuridico diverso e più delimitato, che impedisce l'utilizzo di esse come tertium comparationis, disciplinando situazioni assai eterogenee. La Corte costituzionale ha, infatti, da tempo, affermato il principio che il legislatore, in presenza di situazioni eterogenee e in applicazione del principio di uguaglianza, può prevedere una disciplina diversificata, purché le predette situazioni siano disciplinate in modo non irragionevole, rispettando il principio di proporzionalità (ex plurimis, Corte cost. n. 83 del 2010). I principi di eguaglianza e di ragionevolezza esprimono, infatti, un giudizio di relazione in virtù del quale a situazioni eguali deve corrispondere identica disciplina e, all'inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti (Corte cost., sent. n. 89 del 1996). Il giudice delle leggi, conseguentemente, ha ritenuto che i principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di proporzionalità possano dirsi violati solo allorquando il legislatore tratti in maniera sensibilmente diversa una fattispecie rispetto ad un'altra limitrofa senza alcuna plausibile e ragionevole giustificazione (Corte cost., ord. n. 240 del 2011). Ove ciò non sia riscontrabile, l'individuazione del trattamento penale delle condotte previste dalle fattispecie criminose, in quanto basata su apprezzamenti di politica criminale, connessi specialmente all'allarme sociale generato dai singoli reati, resta affidata, secondo la Corte costituzionale, alla discrezionalità del legislatore. Le relative scelte possono essere sindacate dalla Corte costituzionale solo allorquando la sperequazione normativa tra figure omogenee di reato assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione (Corte cost. ord. n. 455 del 2006; ord. n. 247 del 2013). Non può ritenersi che le pene comminate sia dall'art. 603-bis c.p. che dall'art. 22, commi 12 e 12-bis, D. L.vo n. 286 del 1998 siano manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità dei reati rispettivamente previsti. Né può ritenersi che la comminatoria di una pena più grave per le condotte previste dall'art. 603-bis c.p. susciti dubbi di legittimità costituzionale sotto il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità. Nemmeno sono prospettabili dubbi di legittimità costituzionale sotto il profilo della determinatezza della fattispecie di cui all'art. 603-bis cit. Il principio di tassatività e di determinatezza, importante corollario del principio di legalità, concerne le modalità di formulazione della norma penale, sancendo l'obbligo, in capo al legislatore, di delineare con assoluta precisione gli elementi costitutivi della fattispecie, incentrando l'incriminazione su fatti oggettivamente accertabili e dimostrabili nel processo, attraverso le metodologie e i parametri offerti dalla scienza e dall'esperienza, in modo da circoscrivere gli spazi di discrezionalità dell'Autorità giudiziaria e da garantire la certezza del diritto, evitando il rischio di arbitri del potere giudiziario (Corte cost., 15 maggio 1989, n. 247). Per quanto attiene all'art. 603-bis c.p. è da escludersi ogni vulnus ai principi di tassatività e determinatezza, poiché la norma fa riferimento agli indici di cui al comma 3 proprio al fine di riempire di contenuto concreto il concetto di sfruttamento e la giurisprudenza ha chiarito che si tratta di meri "sintomi" e cioè di indizi che il giudice valuta al fine di stabilire se ricorra o meno la predetta condizione di sfruttamento, avendo il legislatore inteso agevolare i compiti ricostruttivi del giudice, orientando l'accertamento in quei settori - retribuzione, condizioni di lavoro, condizioni alloggiative, ecc. – che rappresentano gli ambiti privilegiati di emersione della condotta di sfruttamento (Cass. pen., sez. IV, 12 maggio 2021, n. 25756). Dunque, gli indici costituiscono dei criteri - guida per l'interprete (Cass. pen., sez. IV, 11 novembre 2021, n. 45615) che non precludono l'individuazione di altre condotte che integrino la fattispecie di abuso.
Riferimenti Normativi: