Diritto penale
Delitti
09 | 03 | 2023
La tutela della reputazione nel delitto di diffamazione
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 9953 del 15 novembre 2022 (dep. 9 marzo 2023), la quinta sezione penale della Corte di cassazione ha ricordato che, in tema di diffamazione, la reputazione non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio ma con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico.
Come affermato dalla dottrina il bene giuridico tutelato dall'art. 595, c.p., è la reputazione, intesa come il riflesso, in termini di considerazione sociale, dell'onorabilità.
Essa, dunque, attiene all'opinione di cui l'individuo gode in seno alla società per carattere, ingegno, professionalità e altre qualità personali; alla valutazione che gli altri fanno della personalità morale e sociale di un individuo; alla stima di cui la persona gode presso gli altri membri della comunità.
La protezione della reputazione rappresenta, inoltre, uno dei limiti all'esercizio della libertà di espressione e delle altre libertà a essa connesse, espressamente ammessi dall'art. 10, co,,a 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Corte di Strasburgo, proprio in relazione a tale disposizione normativa, da tempo aveva sviluppato una propria giurisprudenza relativa alla tutela della reputazione (prevalentemente nel settore dell'attività di informazione giornalistica: cfr., ex plurimis, Corte EDU Radio France e altri contro Francia, 30.3.2004), prima di affermare che siffatta tutela rientrasse a pieno titolo nell'ambito di applicazione dell'art. 8, C.E.D.U., disciplinante il diritto al rispetto della vita privata e familiare (cfr. Corte EDU Pfeifer contro Austria, 15.11.2007).
Se, dunque, esula del tutto dalla ratio legis dell'art. 595, c.p., la tutela della dimensione soggettiva dell'onore, vale a dire dell'opinione che l'offeso ha del proprio valore, in quanto lo scopo della previsione punitiva è quello di proteggere la dimensione oggettiva dell'onore, in relazione, come si è detto, all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico, appare inevitabile, nel caso in cui, come quello in esame, l'ipotesi accusatoria si fonda sull'accostamento, da
parte dell'imputato, del destinatario dell'offesa a un personaggio letterario frutto dell'invenzione artistica che si connota in senso negativo, verificare se tale accostamento possa integrare gli estremi dell'offesa all'altrui reputazione, nei sensi in precedenza indicati.
A tal fine risulta decisivo approfondire lo sguardo sui tratti caratterizzanti il personaggio nato dalla finzione narrativa, in quanto l'offesa all'altrui reputazione non può che derivare dalla capacità dell'opera letteraria di evocare, rappresentandole nei suoi protagonisti, caratteristiche tali da risultare oggettivamente offensive, perché capaci di incidere negativamente sulla considerazione sociale di cui gode un individuo nella comunità di cui fa parte.
In questa indagine, tuttavia, va colta, ove presente, la complessità della costruzione narrativa e la pluralità di significati messi in luce dal processo creativo, che non si esauriscono nel momento in cui il personaggio nato da tale creazione appare per la prima volta sulla scena letteraria, ma si arricchiscono attraverso l'evoluzione dei tempi e l'emergere di nuove sensibilità culturali all'interno dei gruppi sociali, che si susseguono nel concreto dispiegarsi dell'esperienza storica, allargando gli orizzonti interpretativi.
Si tratta, a ben vedere, di un processo interpretativo non dissimile da quello che si richiede al giurista e, in particolare, al giudice, chiamato a cogliere il significato di una disposizione normativa non fermandosi alla semplice lettera della legge, ma tenendo conto dei contributi forniti dalla giurisprudenza, costituzionale, di legittimità e delle corti sovranazionali, nonché dalla dottrina, nell'affinarne progressivamente il contenuto.
Se ciò è vero, appare incontestabile che, passando dal "significante" al "significato", nel caso di specie - in cui l'imputato si era riferito alla persona offesa accostandole alla figura della maga Circe dell'Odissea - la figura letteraria di Circe accoglie in sé, sin dal suo primo apparire, una pluralità di significati, non tutti attributivi di qualità sfavorevoli o di giudizi di disvalore secondo il costume sociale corrente, dunque non tutti offensivi della reputazione altrui, che, invece, da siffatte attribuzioni sarebbe vulnerata.
Come è stato ben osservato in sede di critica letteraria "la trasformazione dei compagni di Odisseo in maiali e il successivo incontro dell'eroe con Circe, dea esperta di pozioni pericolose, costituiscono uno fra gli episodi più conosciuti dell'Odissea. Il carattere enigmatico della Circe omerica ha sollecitato nei secoli numerose interpretazioni, molte delle quali hanno voluto leggere nel mito un avvertimento contro le malevoli arti della seduzione femminile: gli uomini che si lasciano incantare da una donna e si mettono al suo servizio si riducono a bruti senza valore e senza cervello. Lo stereotipo di Circe come femme fatale ha prodotto moltissime rappresentazioni fino all'età contemporanea."
Peraltro anche in Omero la figura di Circe non si prestava a una lettura unidimensionale, in considerazione del ruolo, senza dubbio positivo, che svolge nel consigliare a Ulisse il percorso da seguire per fare ritorno a Itaca e come superare le difficoltà che incontrerà nel prosieguo del suo viaggio.
Orbene, se l'uso del metodo scientifico, attraverso la ricerca e lo studio delle fonti, rappresenta l'indefettibile presupposto per il riconoscimento dell'esercizio del diritto di critica storica, non vi è motivo per non ritenerlo presupposto altrettanto imprescindibile quando si tratta di verificare la natura diffamatoria o meno dell'accostamento di un individuo a un personaggio letterario, che necessariamente implica una ricostruzione del "significato", in negativo o in positivo, assunto dal personaggio, sulla base, per l'appunto, dello studio e della ricerca delle fonti ad esso relative, rappresentanti un dato della realtà fenomenica, che il giudice non può ignorare.