Diritto civile
Successioni e donazioni
09 | 03 | 2023
L'errore sul motivo quale causa di annullamento di disposizioni testamentarie
Valerio de Gioia
Con ordinanza n. 7056 del 9 marzo 2023,
la seconda sezione civile della Corte di Cassazione, intervenendo in materia di
successioni, ha esaminato l’errore sul motivo quale causa di annullamento del
testamento.
L'errore sul motivo, assunto dall'art.
624, comma 2, c.c. quale causa di annullamento di disposizioni testamentarie, è
quello che cade sulla realtà obiettiva e non già sulla valutazione che di essa
abbia fatto il testatore, nel suo libero ed insindacabile apprezzamento circa
l'importanza e le conseguenze della realtà stessa, in relazione alle sue
personali vedute ed aspirazioni ed ai fini perseguiti dal testatore nel dettare
le sue ultime volontà (Cass. civ. n. 1950/1962; n. 2152/1966; n. 2132/1971).
Tale soggettiva valutazione della realtà
obiettiva è da qualificarsi come giuridicamente irrilevante (Cass. civ. n.
7178/2018).
Perché si possa parlare di motivo
erroneo, tale da rendere nulla a norma dell'art 624 c.c. la disposizione testamentaria,
è necessaria la certezza che la volontà del testatore sia stata dominata dalla
rappresentazione di un fatto non vero o diverso dal vero, in modo che se ne
debba dedurre che se il fatto fosse stato percepito e conosciuto nella sua
verità, quella disposizione non sarebbe stata fatta (Cass. civ. n. 2152/1966;
n. 24637/2010).
Analogamente, in tema di dolo o violenza, sempre ex art. 624 c.c., occorre la prova che i fatti di induzione in errore o di violenza abbiano indirizzato la volontà del testatore in modo diverso da come essa avrebbe potuto normalmente determinarsi (Cass. civ. n. 254/1985; n. 8047/2001).
La Suprema Corte, al termine, ha ribadito il seguente risalente principio di diritto: se dei due motivi che avrebbero determinato una disposizione testamentaria, ognuno appare efficiente, nessuno dei due isolatamente preso può essere considerato causam dans e basta che uno dei due sia lecito e possibile perché la disposizione sia salva. Se, invece, di più motivi, uno solo sia determinante, l’errore su questo o il vizio travolge la disposizione (Cass. civ. 1380/2055).
Riferimenti Normativi: