Diritto amministrativo
Situazioni giuridiche soggettive
08 | 03 | 2023
Legittima la revoca del permesso di soggiorno allo straniero indagato per il delitto di tentata violenza sessuale in danno di minore
Cristina Tonola
La
terza sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2473 dell'8 marzo 2023, è
intervenuta in materia di revoca del permesso di soggiorno.
Ai
sensi dell’art. 9, comma 7, lett. c), D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico sull’immigrazione), il permesso di soggiorno di lungo periodo è revocato
“quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio di cui al
comma 4”, disposizione che testualmente stabilisce che “il permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli
stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel
valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero
ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali
condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del
codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi,
dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un
provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al
presente comma il questore tiene conto della durata del soggiorno nel
territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello
straniero”.
Dal
combinato disposto delle norme citate e dalle più generali disposizioni di cui
agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, D.L.vo n. 286/1998, emerge l’ampio margine
del potere discrezionale che la legge accorda all’autorità amministrativa. Il
convincimento sulla pericolosità sociale dello straniero può fondarsi non
soltanto sugli elementi espressamente indicati dalla norma di cui all’art. 9,
comma 4, D.L.vo n. 286/1998, ovverosia su sentenze di condanna anche non
definitive per talune categorie di delitti o sull’appartenenza del soggetto a
determinate categorie, ma può trarre linfa anche da ulteriori elementi, non tipizzati,
idonei ad evidenziare il pericolo per la sicurezza pubblica che la sua
permanenza sul territorio dello Stato può comportare.
In questo senso, si è ampiamente espressa la giurisprudenza amministrativa (ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 3 dicembre 2020, n. 8197), precisando che la disposizione contiene il termine “anche” prima di riferirsi alle condanne penali e alla misure di prevenzione: in pratica, la norma ha provveduto a tipizzare le fattispecie di pericolosità sociale presunta, consentendo, però, al questore di valutare la pericolosità sociale anche tenendo conto di condotte non ricadenti nelle ipotesi espressamente tipizzate.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve essere ritenuta immune da censure la valutazione discrezionale del Questore nel caso in cui ponga a fondamento del giudizio di pericolosità la pendenza di un procedimento penale per il grave delitto di tentata violenza sessuale in danno di minore, che ben può costituire, anche in assenza di condanna penale, circostanza da cui trarre elementi di valutazione in ordine alla personalità dell’interessato, dato che, appunto, l’amministrazione è libera di valutare anche elementi diversi da quelli espressamente tipizzati dall’art. 9, comma 4, potendo il giudizio di pericolosità sociale prescindere e trovare fondamento anche al di là dell’accertamento della colpevolezza in sede penale.
Riferimenti Normativi: