Diritto penale
Reati in generale
07 | 03 | 2023
Riforma Cartabia: le modifiche alla non punibilità per particolare tenuità del fatto operano retroattivamente
Luca Fanfani
Con sentenza n. 9466 del 15 febbraio
2023 (dep. 7 marzo 2023), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha
avuto occasione di precisare come il novellato art. 131-bis c.p. – istituto
avente natura sostanziale – dovrà trovare applicazione anche ai fatti di reato
commessi prima dell'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia, in ossequio
alla regola generale di cui all'art. 2, comma 4, c.p., siccome legge più
favorevole rispetto a quella previgente.
Preliminarmente la Corte rileva che il
nuovo art. 131-bis c.p., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1),
D.L.vo 10 ottobre 2022 n. 150, prevede l'applicabilità generalizzata
dell'istituto a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due
anni. Cade, dunque, ogni riferimento al limite massimo della pena edittale.
Cosicché, ferme restando le eccezioni previste dalla norma, il nuovo istituto
potrà trovare applicazione rispetto a un numero più ampio di reati, tra i
quali, per esempio, i furti aggravati che, in larga parte, sono oggi diventati
punibili a querela ad opera della stessa riforma e, tra le novità, con
specifico riferimento ai parametri di valutazione, va segnalata anche quella
che consente al giudice di considerare la condotta susseguente al reato.
La norma è entrata in vigore il 30
dicembre 2022, giusto disposto dell'art. 6 del D.L. n. 162 del 2022.
Sulla natura della norma in esame
soccorre il diritto vivente: l'istituto ha natura sostanziale ed è applicabile,
per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.L.vo 16 marzo 2015, n.
28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di Cassazione e – solo
per questi ultimi – la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, comma
4, c.p. e 129, c.p.p., è deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art.
609, comma 2, c.p.p., anche nel caso di ricorso inammissibile (Cass. pen., sez.
un., 25 febbraio 2016, n. 13681, in cui, in motivazione, la Corte ha
specificato che, invece, ove non si discuta dell'applicazione della
sopravvenuta legge più favorevole, la inammissibilità del ricorso preclude la
deducibilità e la rilevabilità d'ufficio della questione).
Ne discende che la norma, come novellata, troverà applicazione anche ai fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2, comma 4, c.p., siccome legge più favorevole rispetto a quella previgente.
La relativa questione, pertanto, ove non proponibile con il gravame o nel corso del giudizio di appello, sarà deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.p. e, se la Corte di Cassazione ne riconosce la sussistenza, potrà dichiararla anche d'ufficio ai sensi dell'art. 129, comma 1, c.p.p., annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell'art. 620, comma 1, lett. i), c.p.p. (sul punto, sempre Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681).
Riferimenti Normativi: