Diritto civile
Contratti
07 | 03 | 2023
La distinzione tra assicurazione per conto proprio e per conto altrui
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 6727 del 7 marzo 2023,
la terza sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di assicurazione
civile ricordando che può essere stipulata per conto proprio o per conto altrui
(art. 1891 c.c.).
L'assicurazione di responsabilità civile
stipulata per conto proprio copre il rischio di impoverimento del contraente;
quella per conto altrui copre il rischio di impoverimento di persone diverse
dal contraente, a prescindere dal fatto che quest'ultimo debba rispondere del
loro operato.
La distinzione tra assicurazione per
conto proprio ed assicurazione per conto altrui non ha nulla a che vedere con
quella tra assicurazione della responsabilità civile per fatto proprio e
assicurazione della responsabilità civile per fatto altrui.
La distinzione tra assicurazione per
conto proprio e per conto altrui si fonda sulla sussistenza o meno, in capo al
medesimo soggetto, della qualità di contraente e di assicurato.
Si ha assicurazione "per conto
altrui" ex art. 1891 c.c. quando il contraente non è il titolare
dell'interesse esposto al rischio, ai sensi dell'art. 1904 c.c., mentre si ha
assicurazione per conto proprio quando il contraente della polizza è altresì
titolare dell'interesse assicurato.
La distinzione tra assicurazione (della
responsabilità civile) per fatto proprio e per fatto altrui si fonda sul titolo
della responsabilità dedotta ad oggetto del contratto: nel primo caso
(assicurazione della r.c. per fatto proprio) l'assicuratore copre il rischio di
impoverimento derivante da una condotta tenuta personalmente dall'assicurato;
nel secondo caso (assicurazione della r.c. per fatto altrui) l'assicuratore
copre il rischio di impoverimento dell'assicurato derivante da fatti commessi
da persone del cui operato quello debba rispondere.
L'assicurazione della responsabilità
civile si dirà dunque per conto proprio od altrui a seconda di quale sia
l'interesse assicurato; si dirà invece per fatto proprio o per fatto altrui a
seconda di quale sia il rischio assicurato. In virtù della distinzione
strutturale tra i due tipi di assicurazione della responsabilità civile appena
ricordati, essi possono tra loro cumularsi.
È dunque possibile stipulare:
(-) una assicurazione della
responsabilità propria (sia per fatto proprio che per fatto altrui);
(-) una assicurazione della
responsabilità altrui (sia per fatto dell'assicurato, che per fatto di persone
del cui operato l'assicurato debba rispondere) (per questa tassonomia dei
contratti assicurativi si vedano Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2015, n. 4936; Cass.
civ., sez. III, 24 aprile 2015, n. 8401; Cass. civ., sez. III, 21 novembre
2009, n. 30314; Cass. civ., sez. III, 5 giugno 2020, n. 10825).
Un vettore, in conclusione, potrebbe
teoricamente assicurare:
(a) la responsabilità propria, tanto per fatto proprio (ad es., scaturente da deficit organizzativi: e questa sarebbe assicurazione della r.c. per conto proprio e per fatto proprio); quanto se dipendente da colpa dei dipendenti o degli incaricati, ivi compresi i subvettori (e questa sarebbe una assicurazione della r.c. per conto proprio e per fatto altrui, espressamente prevista dall'art. 1900, comma 2, c.c.);
(b) la responsabilità civile dei subvettori (e questa sarebbe un'assicurazione della r.c. per conto altrui, ex art. 1891 c.c.).
Riferimenti Normativi: