Diritto civile
Obbligazioni
06 | 03 | 2023
Il ritardato adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno in presenza del versamento di acconti
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 6607 de 6 marzo 2023, la
terza sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che il debitore
dell’obbligo di risarcire il danno causato da un fatto illecito è in mora ex re
dal giorno del fatto illecito (art. 1219 c.c.).
Come da tempo stabilito dalla
giurisprudenza di legittimità, il ritardato adempimento dell’obbligo di
risarcimento del danno impone al debitore di pagare al creditore, oltre
all’equivalente monetario del bene perduto espresso in moneta dell’epoca della
liquidazione attraverso la rivalutazione del credito, il lucro cessante
finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento
sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare applicando un saggio di interessi
equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per
anno (Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712).
Queste regole trovano applicazione anche
quando il debitore (o uno dei condebitori solidali), prima della liquidazione
definitiva, abbia versato degli acconti.
I criteri di defalco degli acconti dal
credito risarcitorio vanno individuati alla luce della ratio della soluzione
adottata dalle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 1712/95, cit.), secondo cui
la liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore deve “simulare”
il vantaggio che il creditore avrebbe potuto ricavare dall'investimento della
somma a lui dovuta, se gli fosse stata tempestivamente pagata. Nel caso di
pagamenti in acconto, il creditore:
(a) nel periodo compreso tra il danno e
il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di
investire e far fruttare l’intero capitale dovutogli: e dunque il danno da mora
deve, per questo periodo, corrispondere al lucro che gli avrebbe garantito
l'investimento dell'intero capitale;
(b) dopo il pagamento dell’acconto, e
per effetto di quest’ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto
i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero
capitale dovutogli; infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla
perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua, dopo
il pagamento dell'acconto.
Da ciò consegue che, nel caso di
pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio
attraverso le seguenti operazioni:
(a) rendere omogenei il credito
risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito,
ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
(b) detrarre l’acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa: (i) sull’intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell'acconto; (ii) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 13 novembre 2018, n. 29031; Cass. civ., sez. III, 30 ottobre 2018, n. 27477; Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2018, n. 20795; Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2017, n. 25817; Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2017, n. 9950; Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2014, n. 6347).
Riferimenti Normativi: