Diritto civile

Obbligazioni

06 | 03 | 2023

Il ritardato adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno in presenza del versamento di acconti

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 6607 de 6 marzo 2023, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che il debitore dell’obbligo di risarcire il danno causato da un fatto illecito è in mora ex re dal giorno del fatto illecito (art. 1219 c.c.).

Come da tempo stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, il ritardato adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di pagare al creditore, oltre all’equivalente monetario del bene perduto espresso in moneta dell’epoca della liquidazione attraverso la rivalutazione del credito, il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento; e questo danno si può liquidare applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712).

Queste regole trovano applicazione anche quando il debitore (o uno dei condebitori solidali), prima della liquidazione definitiva, abbia versato degli acconti.

I criteri di defalco degli acconti dal credito risarcitorio vanno individuati alla luce della ratio della soluzione adottata dalle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 1712/95, cit.), secondo cui la liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore deve “simulare” il vantaggio che il creditore avrebbe potuto ricavare dall'investimento della somma a lui dovuta, se gli fosse stata tempestivamente pagata. Nel caso di pagamenti in acconto, il creditore:

(a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l’intero capitale dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, corrispondere al lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;

(b) dopo il pagamento dell’acconto, e per effetto di quest’ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli; infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua, dopo il pagamento dell'acconto.

Da ciò consegue che, nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:

(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);

(b) detrarre l’acconto dal credito;

(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa: (i) sull’intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell'acconto; (ii) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 13 novembre 2018, n. 29031; Cass. civ., sez. III, 30 ottobre 2018, n. 27477; Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2018, n. 20795; Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2017, n. 25817; Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2017, n. 9950; Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2014, n. 6347). 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 1219 c.c.