Diritto civile
Responsabilità
03 | 03 | 2023
La prova del danno morale
Valerio de Gioia
Con ordinanza n. 6444 del 3 marzo 2023,
la terza sezione civile della Corte di Cassazione è tornata sui presupposti per
la risarcibilità del danno morale e sull’onere della prova.
Secondo il consolidato insegnamento
della giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno non
patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti,
il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta
a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova,
tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto
modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o
danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale),
atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno
risarcibile – alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n.
235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 del
codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il
Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) – è la sofferenza umana
conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale,
nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali
aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente
risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova
normativamente previsti (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio
2018, n. 901).
Sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23469). Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo; pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte; a tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale.
Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale.
Riferimenti Normativi: