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Diritto penale

Delitti

02 | 03 | 2023

Il rapporto di consunzione fra il reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2 c.p. e quello di cui all’art. 570-bis c.p.

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 9065 dell’8 febbraio 2023 (dep. 2 marzo 2023), la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha dato atto del contrasto, nella giurisprudenza di legittimità, relativo al rapporto di consunzione fra il reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2 c.p. e quello di cui all’art. 570-bis c.p.

Secondo un orientamento, non può ravvisarsi una totale inclusione di una fattispecie nell’altra, dovendo rilevarsi la differenza degli elementi strutturali del reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2 c.p. — in cui l’elemento specializzante è costituito dal far mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori – rispetto al reato di cui all’art. 570-bis c.p. che deriva dalla violazione di un’obbligazione costituita dal titolo giudiziale.

Secondo altro orientamento, la condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l’assegno di mantenimento, integra esclusivamente il reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, c.p., nel quale è assorbita la violazione meno grave prevista dall’art. 12-sexies, L. 1° dicembre 1970, n. 898, come richiamato dall'art. 3, Iegge 8 febbraio 2006, n. 54, oggi confluita nell'art. 570-bis c.p. (Cass. pen., sez. VI, 10 marzo 2022, n. 20013).

La lettura del rapporto fra fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 570, comma 2, n. 2 c.p. e 570-bis c.p. che esclude il rapporto di consunzione, osserva la Suprema Corte, ne trascura l’elemento costitutivo comune, rappresentato dalla violazione del dovere incombente sul genitore, specificato nel titolo giudiziario in caso di separazione e divorzio individuando quello che è solo un elemento di specificazione del contenuto economico dell’obbligo di mantenimento come elemento specializzante della norma incriminatrice, Iaddove, rispetto alla violazione degli obblighi di assistenza, I’elemento specializzante è contenuto nella fattispecie di cui all’art. 572, comma 2, n. 2 c.p. punita pertanto più gravemente ed è costituito dall’avere fatto mancare ai figli i mezzi di sussistenza determinando uno stato di bisogno. Erronea risulta pertanto la individuazione dell’oggetto della tutela penale individuata nella violazione del provvedimento giudiziario, che è solo il mezzo attraverso il quale viene determinata l’entità della somma da corrispondere.

È agevole rilevare come, in pratica, la conclusione seguita dal primo orientamento imputa, nel medesimo procedimento, la medesima condotta materiale due volte a carico dello stesso soggetto, senza che tale operazione di duplicazione sia giustificata dalla struttura e oggettività giuridica delle fattispecie incriminatrici — accomunate dall’omissione dei doveri genitoriali e dalla tutela dei figli – operazione che deve confrontarsi con il divieto di bis in idem sostanziale.

L’attenzione dell’interprete non può più concentrarsi su aspetti che rinviano al c.d. idem legale - natura del reato; bene giuridico tutelato; evento in senso giuridico - soprattutto dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 200 del 2016 che, pur avendo ad oggetto il tema della comparazione tra fatto già giudicato definitivamente e fatto oggetto di una nuova azione penale nei confronti del medesimo soggetto, ai fini delle operatività del divieto di cui all'art. 649 c.p.p., ha enunciato un principio di valenza generale che impone, anche in materia di concorso formale di reati e in presenza di azione unica, il confronto con la vicenda empirica e non solo un’analisi delle norme incriminatrici prescindendo dalla dimensione storico-fattuale.

La concezione naturalistica del fatto di reato, come da ultimo sviluppata dalla Corte costituzionale, ha messo in chiaro principi di garanzia che devono assistere l'interprete, nella valutazione sulla identità del fatto oggetto delle diverse norme incriminatrici poste a raffronto. Il giudizio sulla medesimezza del fatto di reato deve essere affrancato dalle mutevoli implicazioni derivanti dall’inquadramento giuridico delle fattispecie, giacché diversamente riemergerebbe il criterio dell'idem legale, bandito dall'ordinamento nel senso indicato dal Giudice delle leggi.

Dunque, conclude la Suprema Corte, va ribadito che nel caso di contestazione avente ad oggetto la condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l’assegno di mantenimento, deve ritenersi integrato esclusivamente il reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2 c.p., nel quale è assorbita la violazione meno grave prevista dall'art. 570-bis c.p., e non il concorso formale eterogeneo, quando il fatto storico, valutato in tutti i suoi elementi costitutivi relativi alla condotta omissiva e al bene giuridico protetto dalle norme incriminatrici che vengono in rilievo, è il medesimo e non sono individuabili, sul piano naturalistico, elementi ulteriori che possano implicare la necessità dell’autonoma sussistenza del reato di cui all’art. 570-bis c.p., oltre a quello della omessa prestazione dei mezzi di sussistenza dei figli minori in violazione degli obblighi di assistenza imposti al genitore con il provvedimento del giudice.

Nel caso in esame, la mancata corresponsione delle somme determinate dal giudice in favore dei figli minori, corrispondenti a valori obiettivamente modesti, ha determinato la violazione “solo” della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 570, comma 2, n. 2 c.p., ricorrendone i presupposti fattuali di avere determinato la mancanza dei mezzi di sussistenza.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 570 c.p.
  • Art. 570-bis c.p.