libero accesso

Diritto processuale civile

Processo di cognizione

26 | 01 | 2021

In caso di conoscenza della pretesa risarcitoria aliunde non occorre l’invio della raccomandata all’assicuratore

Valerio de Gioia

Con ordinanza del 26 gennaio 2021, n. 1699, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, chiarendo la ratio della richiesta stragiudiziale ex art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private, ha cassato, con rinvio, la sentenza che ha dichiarato improcedibile la domanda risarcitoria spiegata dal danneggiato per non avere questi provveduto ad inviare la raccomandata all’assicuratore al fine di attivare la procedura di risarcimento.

La Suprema Corte ha sposato la tesi del ricorrente secondo cui, nel caso di specie, l’invio della richiesta avrebbe dovuto essere considerata ultroneo, atteso che la compagnia di assicurazione, prima che fosse incardinato il giudizio civile, aveva ricevuto un atto, il cui contenuto, sia con riferimento all'oggetto della richiesta sia con riferimento alle ragioni della domanda, era da ritenersi più esaustivo rispetto a quanto prescritto dal Codice delle Assicurazioni.

Nell'ambito del precedente processo penale, infatti, l’assicuratore era stato citato in giudizio quale responsabile civile, ricevendo atto di citazione a giudizio nel quale risultavano descritte l'intera dinamica del sinistro, le ragioni e l'entità della richiesta di risarcimento articolata dalla parte civile costituita.

L'invio di una successiva richiesta stragiudiziale, secondo le forme indicate dall’art. 148, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), sarebbe risultato assolutamente inutile, essendo già stato raggiunto lo scopo della norma consistente nel favorire le conciliazioni stragiudiziali: lo spirito della disposizione, in combinato disposto con il medesimo Codice (artt. 145 e 148), è quello di consentire una completa conoscenza dei dati utili alla valutazione della responsabilità e all'accertamento del danno, in vista della richiesta stragiudiziale di risarcimento.

Pertanto, se l’assicurazione avesse avuto intenzione di formulare un'offerta risarcitoria avrebbe potuto procedere in tal senso, avendo non solo ricevuto, attraverso la citazione quale responsabile civile, tutti gli elementi di valutazione, ma avendo addirittura partecipato allo svolgimento del processo penale e, quindi, avendo assistito alla ricostruzione della dinamica del sinistro, condotta dinanzi ad un giudice.

La Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui ove l'istituto assicuratore venga a conoscenza della pretesa risarcitoria aliunde, anche in assenza della raccomandata di cui al Codice delle Assicurazioni Private, art. 148, si deve ritenere che la ratio di tale norma sia stata egualmente soddisfatta.

La giurisprudenza di legittimità, del resto, già da tempo ammette che l'onere imposto al danneggiato possa essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purché altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito: quello di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, ove l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito e abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste.

Una volta validamente esercitata l'azione civile, non si pone più il problema dell'avviso all'assicuratore e del decorso del termine di cui all'art. 148, in quanto questi adempimenti postulano necessariamente – per la ratio innanzi ricordata – che la domanda giudiziale non sia stata utilmente proposta nei confronti del predetto o del responsabile del danno. 

Conseguentemente, hanno concluso gli Ermellini, qualora il giudizio sul danno si sia risolto – indifferentemente in sede penale o in quella civile – con condanna definitiva sull'an debeatur, non è invocabile, per la ulteriore fase di liquidazione del quantum, il rispetto degli adempimenti predetti, non vertendosi nell'ipotesi di esercizio di nuova azione risarcitoria.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 145, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private)
  • Art. 148, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private)