Diritto processuale civile
Processo di cognizione
26 | 01 | 2021
In caso di conoscenza della pretesa risarcitoria aliunde non occorre l’invio della raccomandata all’assicuratore
Valerio de Gioia
Con ordinanza del 26 gennaio 2021, n. 1699, la sesta sezione
civile della Corte di Cassazione, chiarendo la ratio della richiesta
stragiudiziale ex art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private, ha cassato, con
rinvio, la sentenza che ha dichiarato improcedibile la domanda risarcitoria
spiegata dal danneggiato per non avere questi provveduto ad inviare la
raccomandata all’assicuratore al fine di attivare la procedura di risarcimento.
La Suprema Corte ha sposato la tesi del ricorrente secondo
cui, nel caso di specie, l’invio della richiesta avrebbe dovuto essere
considerata ultroneo, atteso che la compagnia di assicurazione, prima che fosse
incardinato il giudizio civile, aveva ricevuto un atto, il cui contenuto, sia
con riferimento all'oggetto della richiesta sia con riferimento alle ragioni
della domanda, era da ritenersi più esaustivo rispetto a quanto prescritto dal
Codice delle Assicurazioni.
Nell'ambito del precedente processo penale, infatti, l’assicuratore
era stato citato in giudizio quale responsabile civile, ricevendo atto di
citazione a giudizio nel quale risultavano descritte l'intera dinamica del
sinistro, le ragioni e l'entità della richiesta di risarcimento articolata dalla
parte civile costituita.
L'invio di una successiva richiesta stragiudiziale, secondo
le forme indicate dall’art. 148, D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
Assicurazioni Private), sarebbe risultato assolutamente inutile, essendo già
stato raggiunto lo scopo della norma consistente nel favorire le conciliazioni
stragiudiziali: lo spirito della disposizione, in combinato disposto con il
medesimo Codice (artt. 145 e 148), è quello di consentire una completa
conoscenza dei dati utili alla valutazione della responsabilità e
all'accertamento del danno, in vista della richiesta stragiudiziale di
risarcimento.
Pertanto, se l’assicurazione avesse avuto intenzione di
formulare un'offerta risarcitoria avrebbe potuto procedere in tal senso, avendo
non solo ricevuto, attraverso la citazione quale responsabile civile, tutti gli
elementi di valutazione, ma avendo addirittura partecipato allo svolgimento del
processo penale e, quindi, avendo assistito alla ricostruzione della dinamica
del sinistro, condotta dinanzi ad un giudice.
La Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto
secondo cui ove l'istituto assicuratore venga a conoscenza della pretesa
risarcitoria aliunde, anche in assenza della raccomandata di cui al Codice
delle Assicurazioni Private, art. 148, si deve ritenere che la ratio di tale
norma sia stata egualmente soddisfatta.
La giurisprudenza di legittimità, del resto, già da tempo
ammette che l'onere imposto al danneggiato possa essere soddisfatto anche con
atti equipollenti alla raccomandata, purché altrettanto idonei al
soddisfacimento dello scopo perseguito: quello di consentire all'assicuratore
di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire
premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, ove
l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato
di essere risarcito e abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza
delle richieste.
Una volta validamente esercitata l'azione civile, non si pone più il problema dell'avviso all'assicuratore e del decorso del termine di cui all'art. 148, in quanto questi adempimenti postulano necessariamente – per la ratio innanzi ricordata – che la domanda giudiziale non sia stata utilmente proposta nei confronti del predetto o del responsabile del danno.
Conseguentemente, hanno concluso gli Ermellini, qualora il giudizio sul danno si sia risolto – indifferentemente in sede penale o in quella civile – con condanna definitiva sull'an debeatur, non è invocabile, per la ulteriore fase di liquidazione del quantum, il rispetto degli adempimenti predetti, non vertendosi nell'ipotesi di esercizio di nuova azione risarcitoria.
Riferimenti Normativi: