Diritto penale
01 | 03 | 2023
La confisca di opere d'arte: la diversità del falso d'arte rispetto alla mera copia o riproduzione
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 8745 del 24 novembre 2022 (dep. 1° marzo 2023), la terza sezione penale della Corte di cassazione è intervenuta in tema di confisca di opere d'arte.
In materia, si è assistito ad una successione di leggi nel tempo, posto che inizialmente l'istituto era disciplinato dall'art. 127, ultimo comma, del D.L.vo n. 490 del 29 ottobre 1990.
Successivamente, in seguito all'entrata in vigore del codice dei beni culturali (D.L.vo n. 42 del 22 gennaio 2004), l'istituto è stato disciplinato all'art. 178, comma 4, il quale peraltro è stato recentemente abrogato dalla legge n. 22 del 2022, che ha fatto transitare la disciplina in esame all'interno del codice penale e, in particolare, all'art. 518-quaterdecies.
In tema di confisca di opere d'arte contraffatte la giurisprudenza della Corte è stata sempre costante nell'affermare, nonostante la successione di leggi nel tempo, l'ontologica diversità del falso d'arte rispetto alla mera copia o riproduzione.
Ed infatti si è affermato che l'art. 128, d.P.R. n. 490 del 1999 prevede che le disposizioni del precedente art. 127, il quale punisce la contraffazione di opere d'arte e la loro messa in commercio, non si applichino, tra l'altro, a chi pone in vendita copie di opere di pittura dichiarate espressamente non autentiche mediante annotazione sull'opera stessa ovvero, quando ciò non sia possibile, in dichiarazione separata.
Ne consegue che in tal caso, non potendo configurarsi reato, non è possibile disporre la confisca di un quadro dichiaratamente falso, né è possibile, una volta confermata in appello l'assoluzione dal reato di commercio di un quadro contraffatto, oggetto, ciò nonostante, di confisca in primo grado, disporne la restituzione subordinandola all'apposizione, su di esso, di una dicitura di accertata contraffazione in sede giudiziaria, essendone lecita la detenzione per uso esclusivamente personale (Cass. pen., sez. III, 23 giugno 2000, n. 10058).
Inoltre la confisca prevista dall'art. 127, ultimo comma, D:L.vo 29 ottobre 1999, n. 490 permane anche nel caso di proscioglimento per improcedibilità dell'azione penale per morte dell'imputato, trattandosi di confisca obbligatoria la cui applicabilità prescinde da una sentenza di condanna (art. 240, comma 2, n. 2) c.p.), salvo che si tratti di opere appartenenti a persone estranee al reato; né è possibile procedere alla vendita nelle aste dei corpi di reati come "opere non autentiche", ai sensi dell'art. 128 del cit. D.L.vo., trattandosi di falsi d'arte e non di "copie" di sculture, pitture e opere grafiche (Cass. pen., sez. III, 12 febbraio 2003, n. 22038).
Con più specifico riferimento alla disciplina di cui al D.L.vo n. 42 del 2004, si è affermato che la confisca ivi prevista non è assimilabile a quella obbligatoria, prevista dall'art. 240, comma 2, n. 2 c.p., in quanto non riguarda beni di natura intrinsecamente criminosa; sicché, ove disposta in assenza di condanna, postula comunque l'accertamento incidentale del fatto di reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo (Cass. pen., sez. III, 4 maggio 2021, n. 30687).
Riferimenti Normativi: