Diritto processuale penale
Procedimenti speciali
28 | 02 | 2023
L’ordinanza con cui il giudice dispone la ripresa del procedimento per l'esito negativo della prova non è immediatamente ricorribile per cassazione
Luca Fanfani
Con sentenza n. 8721 del 1° febbraio
2023 (dep. 28 febbraio 2023), la sesta sezione penale della Corte di Cassazione
ha ribadito che, l’ordinanza ex art. 464-septies, comma 2, c.p.p. con cui il
giudice, decorso il periodo di sospensione del processo con messa alla prova,
dispone la ripresa del procedimento per l'esito negativo della prova, non è
immediatamente ricorribile per cassazione, ma è appellabile unitamente alla
sentenza che definisce il grado di giudizio.
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