Diritto processuale penale

Procedimenti speciali

28 | 02 | 2023

L’ordinanza con cui il giudice dispone la ripresa del procedimento per l'esito negativo della prova non è immediatamente ricorribile per cassazione

Luca Fanfani

Con sentenza n. 8721 del 1° febbraio 2023 (dep. 28 febbraio 2023), la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito che, l’ordinanza ex art. 464-septies, comma 2, c.p.p. con cui il giudice, decorso il periodo di sospensione del processo con messa alla prova, dispone la ripresa del procedimento per l'esito negativo della prova, non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma è appellabile unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio.

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