Diritto penale
27 | 02 | 2023
Il ruolo della delega di funzioni in tema di responsabilità del datore di lavoro
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 8676 del 20 ottobre 2023
(dep. 27 febbraio 2023), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione,
occupandosi dell’istituto della delega di funzioni, ha ricordato che con
riferimento all'ambito del diritto penale del lavoro si deve ritenere che alla
concentrazione dei poteri e delle attribuzioni in capo ad alcuni soggetti,
giustificata dalla necessità di un più proficuo esercizio, debba corrispondere
in via generale una esclusiva responsabilità, sempre che si accerti che il
consiglio delegante abbia assicurato il necessario flusso informativo ed
esercitato il potere dovere di controllo sull'assetto organizzativo adottato
dal delegato.
Nell'ottica di accrescimento della
tutela del lavoratore, nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che a
seguito della delega gestoria l'obbligo di adottare le misure antinfortunistiche
e di vigilare sulla loro osservanza si trasferisce dal consiglio di
amministrazione al delegato, rimanendo in capo al consiglio di amministrazione
residui doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di
intervento sostitutivo (Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 4968).
La delega di funzioni prevista dall'art.
16, D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81 presuppone un trasferimento di poteri e
correlati obblighi dal datore di lavoro verso altre figure non qualificabili
come tali e che non lo divengono per effetto della delega. La delega di
gestione, anche quando abbia ad oggetto la sicurezza sul lavoro, invece, nel
caso di strutture societarie complesse, consente di concentrare i poteri
decisionali e di spesa connessi alla funzione datoriale, che fa capo ad una
pluralità di soggetti (ovvero i membri del consiglio di amministrazione), su
alcuni di essi. Con la delega ex art. 16, D.L.vo n. 81/2008 si opera il
trasferimento di alcune funzioni proprie del ruolo datoriale; i delegati
vengono investiti di poteri e di doveri dei quali sono privi a titolo
originario. Di contro fra soggetti che sono a titolo originario titolari della
posizione di datore di lavoro non è concepibile il trasferimento della
funzione, ma solo l'adozione di un modello organizzativo tale per cui taluni
poteri decisionali e di spesa -se del caso anche quelli relativi alla sicurezza
ed alla salute dei lavoratori- vengono affidati alla gestione di alcuni tra i
datori.
Il fatto che nel primo caso venga in
rilievo il trasferimento di alcune funzioni e nel secondo caso la
concentrazione dell'esercizio (rectius: della gestione) della funzione,
determina conseguenze in ordine al contenuto della delega, nonché in ordine
alla modulazione dei rapporti fra deleganti e delegati.
Sotto il primo profilo, ad esempio,
mentre nella disciplina dettata dall'art. 16, D.L.vo n. 81/2008, il
conferimento del potere di spesa è requisito essenziale della delega di
funzioni e deve essere adeguato in relazione alle necessità connesse allo
svolgimento delle funzioni delegate, nella disciplina della delega gestoria,
che, si ricorda, è rilasciata ad un soggetto già investito della funzione
datoriale e dei relativi poteri ivi compreso quello di spesa, non vi è analogo
riferimento. Mentre non sono delegabili da parte del datore di lavoro ai sensi
dell'art. 16, D.L.vo n. 81/2008 gli obblighi che costituiscono l'essenza della
funzione datoriale e della sua preminente posizione di garante, ovvero la
valutazione del rischio, preordinata alla pianificazione e predisposizione
delle misure necessarie, e la nomina del responsabile del servizio prevenzione
e protezione, la delega gestoria permette che tali adempimenti vengano eseguiti
dal delegato, mutando il contenuto del dovere prevenzionistico facente capo ai
deleganti.
Infatti, l'attività di vigilanza
richiesta dall'art. 16, comma 3, D.L.vo n.81/2008 è differente dal dovere di
controllo imposto ai membri del consiglio di amministrazione deleganti, che,
come visto, deve essere ricondotto agli obblighi civilistici di cui agli artt.
2381 comma 3 c.c. e 2932, comma 2, c.c. In tale ultimo caso, stante la
concentrazione dell'esercizio dei poteri in capo ad una figura che è già datore
di lavoro, a riguardo dei deleganti si potrà configurare un dovere di verifica
sulla base del flusso informativo, dell'assetto organizzativo generale e un
vero e proprio potere di intervento anche con riferimento alla adozione di
singole misure specifiche nel caso in cui vengano a conoscenza di fatti
pregiudizievoli, id est di situazioni di rischio non adeguatamente governate.
In conseguenza della violazione di tali obblighi, potranno essere ritenuti
responsabili di violazione alla normativa antinfortunistica e di eventi di
danno occorsi ai lavoratori nell'esercizio dell'attività lavorativa.
Non di rado nella elaborazione
giurisprudenziale relativa alla materia della sicurezza sul lavoro, peraltro,
si usa il termine delega di funzioni anche quando si fa riferimento a deleghe
gestorie (Cass. pen., sez. IV, 31 gennaio 2014, n. 4968 ha affermato che "in
sostanza, in presenza di strutture aziendali complesse, la delega di funzioni
esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti se sono il frutto di
occasionali disfunzioni; quando invece sono determinate da difetti strutturali
aziendali e del processo produttivo, permane la responsabilità dei vertici
aziendali e quindi di tutti i componenti del consiglio di amministrazione ...
In definitiva, anche in presenza di una delega di funzioni ad uno o più
amministratori (con specifiche attribuzioni in materia di igiene del lavoro),
la posizione di garanzia degli altri componenti del consiglio non viene meno,
pur in presenza di una struttura aziendale complessa ed organizzata, con
riferimento a ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto in
ordine alla organizzazione delle lavorazioni che attingono direttamente la
sfera di responsabilità del datore di lavoro"), ovvero, ai fini della
individuazione del datore di lavoro, quale soggetto responsabile della
sicurezza, si opera un generico riferimento alla possibilità che nelle società
di capitali, sia rilasciata una delega "validamente conferita", senza
specificazioni ulteriori.
Riferimenti Normativi: