Diritto processuale penale
Impugnazione
23 | 02 | 2023
Riforma Cartabia: per l’applicabilità della norma di cui all'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., la regola del «tempus regit actum» impone di far riferimento al momento di deliberazione della sentenza impugnata
Luca Fanfani
Con sentenza n. 8128 del 24 gennaio 2023
(dep. 23 febbraio 2023), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione nel
ribadire che, per l’applicabilità della norma di cui all'art. 573, comma 1-bis,
c.p.p., la regola del tempus regit actum impone di far riferimento al momento
di deliberazione della sentenza impugnata, torna ad offrire importanti
chiarimenti in tema di successione di leggi processuali penali nel tempo.
A mente della nuova previsione di cui
all’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dal D.L.vo 10 ottobre 2022, n.
150 (in vigore dal 30 dicembre 2022): «Quando la sentenza è impugnata per i
soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di Cassazione, se
l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione,
rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle
questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle
eventualmente acquisite nel giudizio civile». In assenza di una normativa
intertemporale, indiscussa la natura processuale della disposizione, occorre
fare riferimento alla regola generale del tempus regit actum codificata
dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, in forza della
quale la nuova normativa non può essere applicata agli atti pregressi
legittimamente compiuti e produttivi di effetti giuridici completamente
esauritisi nell'ambito della disciplina precedente. La corretta applicazione
del principio tempus regit actum, alla luce delle indicazioni delle Sezioni
Unite «impone la esatta individuazione dell'actus, che va focalizzato ed
isolato, sì da cristallizzare la disciplina giuridica ad esso riferibile. Per
actus non può intendersi l'intero processo, che è concatenazione di atti -e di
fasi- tutti tra loro legati dal perseguimento del fine ultimo di accertamento
definitivo dei fatti; una tale identificazione comporterebbe la conseguenza che
il processo “continuerebbe ad essere regolato sempre e soltanto dalle norme
vigenti al momento della sua instaurazione”, il che contrasterebbe con
l'immediata operatività del novum prescritta dall'art. 11 delle preleggi. Il
concetto di atto deve essere rapportato, come incisivamente precisato in
dottrina, “allo stesso grado di atomizzazione che presentano le concrete e
specifiche vicende disciplinate dalla norma processuale coinvolta nella
successione”. L'atto cioè va considerato nel suo porsi in termini di
“autonomia” rispetto agli altri atti dello stesso processo. Non può, inoltre,
avallarsi una nozione indifferenziata di “atto” processuale, poiché deve aversi
riguardo anche alle “dimensioni temporali” del medesimo, per modulare
correttamente il parametro intertemporale e stabilire se sia applicabile il
vecchio o il nuovo regime. È necessario distinguere tra varie specie di atti:
quello con effetti istantanei “che si esaurisce senza residui nel suo puntuale
compimento” e ha, per così dire, una funzione “autoreferenziale”; quello che,
pur essendo di esecuzione istantanea, presuppone una fase di preparazione e di
deliberazione più o meno lunga ed è strettamente ancorato ad altro atto che lo
legittima e che finisce con l'assumere rilievo centrale; quello che ha
“carattere strumentale e preparatorio” rispetto ad una successiva attività del
procedimento, con la quale va a integrarsi e completarsi in uno spazio
temporale anch'esso più o meno ampio, dando luogo ad una fattispecie
processuale complessa» (Cass. pen., sez. un., 29 marzo 2007, n. 27614). Le
Sezioni Unite citate, sono state chiamate a pronunciarsi sul regime
intertemporale della norma che ebbe a sopprimere il potere della parte civile
di proporre impugnazione agli effetti penali nei procedimenti per i reati di
ingiuria e diffamazione; pertanto, si sono occupate della disciplina
intertemporale applicabile alle impugnazioni nello specifico rapporto sentenza
- mezzo di impugnazione. In tale situazione per la individuazione dell'actus -
al quale fare in concreto riferimento per l'individuazione della disciplina
intertemporale - sono prospettabili solo due alternative: o la presentazione
dell'impugnazione o la pronuncia della sentenza.
Le Sezioni Unite propendono per la
seconda opzione: «Il regime delle impugnazioni va ancorato, in base alla regola
intertemporale di cui all'art. 11 delle preleggi, non alla disciplina vigente
al momento della loro presentazione ma a quella in essere all'atto della
pronuncia della sentenza, posto che è in rapporto a quest'ultimo actus e al
tempus del suo perfezionamento che vanno valutati la facoltà di impugnazione,
la sua estensione, i modi e i tempi per esercitarla». Alla base vi è
«l'esigenza di tutela dell'affidamento maturato dalla parte in relazione alla
fissità del quadro normativo»; occorre «assicurare al processo la certezza
delle regole processuali e dei diritti eventualmente già maturati, senza il
timore che tali diritti, pur non ancora esercitati, subiscano l'incidenza di
interventi legislativi improvvisi e non sempre coerenti con il sistema, che
vanno a depauperare o a disarticolare posizione processuali già acquisite». «Il
potere di impugnazione trova la sua genesi nella sentenza e non può che essere
apprezzato in relazione al momento in cui questa venga pronunciata, con la
conseguenza che è al regime regolatore vigente a tale momento che deve farsi
riferimento, regime che rimane insensibile rispetto a eventuali interventi
normativi successivi, non potendo la nuova legge processuale travolgere quegli
effetti dell'atto che si sono prodotti prima della entrata in vigore della
legge medesima, né regolare diversamente gli effetti futuri dell'atto». Sulla
scorta di tali argomenti, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente
principio di diritto: «Ai fini dell'individuazione del regime applicabile in
materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e
non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio
dall'una all'altra, l'applicazione del principio tempus regit actum impone di
far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato».
La scelta si concilia con quanto
successivamente statuito ancora dalle Sezioni Unite (Cass. pen. sez. un., 29
ottobre 2009, n. 47008), che hanno individuato nella delibazione della sentenza
il momento di «passaggio al grado successivo o da appello a legittimità». Orbene,
con la sentenza in commento la Suprema Corte, nella consapevolezza dei
differenti approcci interpretativi maturati nelle prime applicazioni della
norma (i perduranti contrasti, hanno indotto alla rimessione della questione
alle Sezioni Unite, cfr. notizia di decisione Cass. pen., sez. V, 7 febbraio
2023, n.8), ritiene che il fenomeno successorio connesso all'art. 573, comma
1-bis, c.p.p. vada regolato in termini analoghi a quelli stabiliti dalle citate
Sezioni Unite; quindi accoglie il principio per cui: «Ai fini
dell'individuazione del regime applicabile al rinvio per la prosecuzione del
giudizio impugnazione ex art. 573, comma 1-bis, c.p.p., la regola del tempus
regit actum impone di far riferimento al momento di deliberazione della
sentenza impugnata» (Cass. pen., sez. V, 20 gennaio 2023, n. 3990; Cass. pen.,
sez. V, 16 gennaio 2023, n. 4902; diff. Cass. pen., sez. IV, 11 gennaio 2023,
n. 2854; Cass. pen. sez. III, notizia decisione n. 2 del 2023; Cass. pen., sez.
IV, 17 gennaio 2023, notizia decisione n. 2 del 2023). In estrema sintesi va
osservato che, pur nella diversità dell'oggetto delle modifiche normative, la
fattispecie in rassegna condivide con quella decisa dalle Sezioni Unite i
medesimi principi ispiratori: tutela dell'affidamento, principio di certezza
del diritto e di prevedibilità delle decisioni. Anche l'art. 573, comma 1-bis,
c.p.p. si pone sul terreno del rapporto sentenza-mezzo di impugnazione. Invero
la norma «sebbene sembri non riguardare direttamente i modi di esercizio del
diritto di impugnazione ma i meccanismi processuali di esame della stessa, in
realtà, ad una lettura più approfondita, incide in termini concreti sul modo in
cui la parte che impugna può essere interessata a redigere l'atto di
impugnazione» (Cass. pen., sez. V, 20 gennaio 2023, n. 3990). Pertanto – a
differenza del caso deciso dalle Sezioni Unite circa il regime intertemporale
di applicabilità dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. (Cass. pen., sez. un., 30
settembre 2021, n. 11586) – il nuovo art. 573, comma 1-bis, c.p.p. non si
limita a introdurre una nuova regola processuale sulle modalità del
procedimento di impugnazione già istaurato, ma finisce, nella sostanza, per
regolamentare in modo innovativo l'atto di impugnazione in quanto tale, ovvero
il regime stesso dell'impugnazione.
Al riguardo va considerato che: per un verso la migrazione della domanda risarcitoria dal processo penale a quello civile porta con sé un'alterazione genetica di forme, regole, principi: il giudizio civile ha «ad oggetto un tema ed una situazione giuridica soggettiva autonomi rispetto a quelli concernenti il dovere di punire, pur avendo in comune il fatto quale presupposto del diritto al risarcimento» (Cass. pen., sez. un., 28 gennaio 2021, n. 22065); per altro verso il giudizio civile, pur se “in prosecuzione” di quello penale, risponde alle regole sue proprie, quali ad esempio: la libera valutazione delle prove (anche inutilizzabili) acquisite nella fase penale; l'adozione del criterio probatorio della probabilità prevalente; l'impossibilità di fondare la ricostruzione del fatto sulla testimonianza della parte civile, preclusa dall'art. 246 c.p.c.; l'inapplicabilità della rinnovazione della prova dichiarativa ex art. 603, comma 3-bis, c.p.p. (Cass. pen., sez. un., 28 gennaio 2021, n. 22065). Ne consegue che l'impugnazione ai soli effetti civili, destinata ex art. 573, comma 1-bis, c.p.p. a “proseguire” dinanzi alle sezioni civili, deve essere congegnata e calibrata, fin dal suo stesso concepimento, nel rispetto anche dei criteri sostanziali, processuali, probatori del processo civile. Se, infatti, di prosecuzione si tratta, è arduo garantire quell'assestamento "successivo" della domanda risarcitoria che le Sezioni Unite ammettono nel caso di rinvio al giudice civile ai sensi dell’art. 622 c.p.p. (Cass. pen., sez. un., 28 gennaio 2021, n. 22065). Di una tale esigenza si trova eco nella stessa relazione al D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, lì dove, nella esposizione dei contenuti dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., si osserva: «Con il rinvio dell'appello o del ricorso al giudice civile l'oggetto di accertamento non cambierebbe, ma si restringerebbe, dal momento che la domanda risarcitoria da illecito civile è già implicita alla domanda risarcitoria da illecito penale (l'illecito penale implica l'illecito civile). Non vi sarebbe pertanto una modificazione della domanda risarcitoria nel passaggio dal giudizio penale a quello civile. Ragionevolmente, l'eventualità dovrà essere prevista dal danneggiato dal reato sin dal momento della costituzione di parte civile, atto che pertanto dovrà contenere l'esposizione delle ragioni che giustificano “la domanda agli effetti civili”, secondo l'innovata formulazione dell'art. 78, lett. d), c.p.p.». In definitiva: «[...] è solo correlando l'operatività dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. alla deliberazione della sentenza impugnata che risulta possibile assicurare l'affidamento dell'impugnante circa la “coerenza” della propria impugnazione con tutti gli aspetti significativi del giudizio di impugnazione cui è destinata a dar vita. Affidamento che, viceversa, verrebbe frustrato se un atto di impugnazione con i contenuti “mirati” sulla sede penale cui sarebbe stato destinato prima della novella venisse rinviato “in prosecuzione” - senza la “mediazione” assicurata dalla riassunzione, è bene sottolineare - alla sede civile caratterizzata da una diversa morfologia del giudizio» (Cass. pen., sez. V, 16 gennaio 2023, n. 4902).
Riferimenti Normativi: