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Diritto civile

Contratti

23 | 02 | 2023

Le Sezioni Unite sui contratti aleatori atipici

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 5657 del 23 febbraio 2023, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione sono intervenute in tema di contratti aleatori atipici e degli strumenti attivabili in caso di squilibrio tra le prestazioni.

Non deve confondersi l’alea economica, insita in ogni contratto, con l’alea giuridica, che del contratto forma invece oggetto e ne è elemento essenziale: e cioè la susceptio periculi.

In ogni caso un contratto aleatorio non è, per ciò solo, immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c.. La vendita del raccolto futuro (emptio spei), l’assicurazione sulla vita a tempo determinato per il caso di morte, la rendita vitalizia sono tutti contratti aleatori: e se la legge ne consente la stipula, l’aleatorietà non può ritenersi di per sé una caratteristica tale da rendere “immeritevole” di giuridica esistenza il contratto.

Alle parti non è inibito alle parti stipulare contratti aleatori atipici: la Suprema Corte infatti ha già affermato la liceità e la meritevolezza di contratti aleatori non espressamente previsti dalla legge: ad esempio, in materia di c.d. vitalizio atipico (ex multis, Cass. civ., sez. II, 22 aprile 2016, n. 8209; Cass. civ., sez. III, 27 aprile 1982, n. 2629). Neppure è vietato inserire elementi di aleatorietà in un contratto commutativo. Le parti d’un contratto infatti, nell’esercizio del loro potere di autonomia negoziale, ben possono prefigurarsi la possibilità di sopravvenienze che incidono o possono incidere sull'equilibrio delle prestazioni, ed assumerne, reciprocamente o unilateralmente, il rischio, modificando in tal modo lo schema tipico del contratto commutativo e rendendolo per tale aspetto aleatorio, con l'effetto di escludere, nel caso di verificazione di tali sopravvenienze, l’applicabilità dei meccanismi riequilibratorii previsti nell'ordinaria disciplina del contratto (artt. 1467 e 1664 cod. civ.). E l'assunzione del suddetto rischio, come già stabilito dalla Suprema Corte, può risultare anche per implicito dal regolamento convenzionale che le parti hanno dato al rapporto e dal modo in cui hanno strutturato le loro obbligazioni (Cass. civ., sez. I, 26 gennaio 1993, n. 948; Cass. civ., sez. II, 12 ottobre 2012, n. 17485; Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2020, n. 8881; Cass. civ., sez. II, 4 febbraio 2021, n. 2622).

La prima ragione è che il diritto dei contratti non è un egualitario letto di Procuste che imponga l’assoluta parità tra le parti quanto a condizioni, termini e vantaggi contrattuali. È bene ricordare che la libertà negoziale è principio cardine del nostro ordinamento e del diritto dei contratti. L’ordinamento garantisce in egual misura tanto la protezione contro gli abusi di posizioni dominanti, quanto il diritto di iniziativa economica. Se il soggetto abilitato all’esercizio del credito ha il dovere di rispettare le regole del gioco e comportarsi in buona fede, nondimeno ha anche il diritto di pianificare in piena libertà le proprie strategie imprenditoriali e commerciali, come già ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (da ultimo, con ampiezza di motivazioni, Cass. civ., sez. I, 21 gennaio 2020, n. 1184; nello stesso senso, Cass. civ., sez. III, 14 ottobre 2021, n. 28022). Non è dunque lo iato tra prestazione e controprestazione che può rendere un contratto “immeritevole” di tutela ex art. 1322 c.c., se quella differenza sia stata in piena libertà ed autonomia compresa ed accettata.

La seconda ragione è che lo squilibrio delle prestazioni non può farsi coincidere la convenienza del contratto. Chi ha fatto un cattivo affare non può pretendere di sciogliersi dal contratto invocando “lo squilibrio delle prestazioni”. L’intervento del giudice sul contratto non può che essere limitato a casi eccezionali, pena la violazione del fondamentale principio di libertà negoziale (così, ex multis, Cass. civ., sez. VI-2, 25 novembre 2021, n. 36740).

La terza ragione è che lo squilibrio (economico) tra le prestazioni se è genetico legittima il ricorso alla rescissione per lesione; se è sopravvenuto legittima il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. L’esistenza di tali rimedi esclude dunque la necessità stessa di ricorrere a fantasiose invenzioni circa la “immeritevolezza” d’un contratto che preveda “prestazioni squilibrate”. 

La quarta ragione è che, anche ad ammettere che il calcolo del conguaglio degli interessi, per come previsto nel caso di specie,, fosse più vantaggioso per il concedente rispetto all’utilizzatore, questa circostanza non basta di per sé a rendere “immeritevole” ex art. 1322 c.c.. Si potrà discutere se questa clausola sia valida ex art. 1341 c.c.; oppure se sia frutto dell’approfittamento d’uno stato di bisogno; od ancora se non sia stata adeguatamente illustrata in sede precontrattuale: ma nel primo caso soccorrerà il rimedio della nullità; nel secondo quello della rescissione; nel terzo quello dell’annullamento del contratto per errore o del risarcimento del danno. In conclusione, il giudizio di “immeritevolezza” di cui è menzione nell’art. 1322 c.c. non può mai trasformarsi in una magica porta di Ishtar attraverso la quale veicolare un inammissibile intervento del giudice sulla convenienza dell’affare.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 1322 c.c.
  • Art. 1341 c.c.
  • Art. 1467 c.c.
  • Art. 1667 c.c.