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Diritto penale

Reati in generale

02 | 02 | 2023

Libertà di opinione: quanto maggiore è il potere esercitato tanto maggiore è l'esposizione alla critica

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 4530 del 10 novembre 2022, depositata il 2 febbraio 2023, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha indicato i limiti della critica politica.

In via generale, in tema di esimenti del diritto di critica e di cronaca, la giurisprudenza di legittimità si esprime ormai in termini consolidati nell'individuare i requisiti caratterizzanti in quelli a) dell'interesse sociale, b) della continenza del linguaggio e c) della verità del fatto narrato, e, in tale ottica, ha evocato il parametro della attualità della notizia: nel senso cioè che una delle ragioni fondanti della esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione è vista nell'interesse generale alla conoscenza del fatto ossia nella attitudine della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che ognuno possa fare liberamente le proprie scelte, in campi di interesse generale (Cass. pen., sez. V, 11 maggio 2012, n. 39503; Cass. pen., sez. V, 26 settembre 2014, n. 48712). Con riferimento specifico al diritto di critica politica si osserva, nondimeno, che il rispetto della verità del fatto assume rilievo limitato, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Cass. pen., sez. V, 28 ottobre 2010, n. 4938). Tale affermazione trova eco in una nota decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU, sez. II, 27 novembre 2012, Mengi v. Turkey, p. 49), che distingue tra "giudizi di fatto" e di "valore", laddove, mentre l'esistenza del fatto può essere soggetta a prova, il giudizio di valore non può esserlo, poiché la richiesta di dimostrare la verità di un giudizio di valore determina un evidente effetto dissuasivo sulla libertà di informare. Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, costituito dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico e che comunque non si trascenda in gratuiti attacchi personali (Cass. pen. sez. V, 30 ottobre 2013, n. 4031; Cass. pen., sez. V, 1° dicembre 2010, n. 8824). Ove il giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, i limiti dell'esimente sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (Cass. pen., sez. V, 2 luglio 2004, n. 2247; Cass. pen., sez. I, 10 giugno 2005, n. 23805). Nella libertà di opinione - che è configurata dalla CEDU come diritto, non a diffondere informazioni, ma ad esprimere opinioni e a trasmettere idee (art. 10 par. 1), concetto che è alla base della distinzione fra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, e che implica il divieto, per il legislatore nazionale, di richiedere la prova della verità per le affermazioni che consistono in men giudizi di valore, pur richiedendosi, comunque, che non siano del tutto svincolati da qualsiasi base fattuale - un posto di rilievo è assegnato alla libertà di dibattito politico o di pubblico interesse il cui esercizio - che avviene tradizionalmente attraverso il mezzo della stampa, ma oggi anche tramite l'uso degli altri media e di Internet - è finalizzato a fornire al pubblico un mezzo per scoprire e formarsi un'opinione sulle idee e le attitudini dei rappresentanti politici. In quanto tale, la libertà di dibattito di questioni di pubblico interesse è il cuore della democrazia e rispetto ad essa il margine di apprezzamento degli Stati è ristretto (ex plurimis, Morice c. Francia [GC], n. 29369/10, § 125, CEDU 2015), vigendo, pertanto, un livello massimo di tutela. Infatti, per assicurare che tale dibattito si svolga il più liberamente possibile, la Corte Edu ammette in tale ambito il ricorso ad affermazioni esagerate, provocatorie e persino smodate. La libertà di espressione esercitata attraverso il mezzo della stampa beneficia del livello massimo di tutela accordata dalla Convenzione perché al diritto/dovere della stampa di diffondere informazioni e idee corrisponde il diritto del pubblico di riceverle, sebbene anche tale forma di espressione sia subordinata al presupposto che i giornalisti agiscano in buona fede, cioè senza l'intento di denigrare, sulla base di una verifica delle fonti, al fine di fornire informazioni accurate e affidabili alla stregua dei principi etici dei giornalismo (Rumyana Ivanova c. Bulgaria (36207/03) 14 febbraio 2008,par. 58 ss.; Caso: Travaglio c. Italia (64746/14) 24 gennaio 2017). Va poi tenuto conto della perdita di carica offensiva di alcune espressioni nel contesto politico, in cui la critica assume spesso toni aspri e vibrati e del fatto che la critica può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più elevata è la posizione pubblica del destinatario (Cass. pen., sez. V, 13 giugno 2007, n. 27339): si intende dire che il livello e l'intensità, pur notevoli, delle censure indirizzate a mò di critica a coloro che occupano posizioni di tutto rilievo nella vita pubblica, non escludono l'operatività della scriminante, poiché nell'ambito politico risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica (Cass. pen., sez. V, 28 gennaio 2005, n. 15236). Di conseguenza, quanto maggiore è il potere esercitato, maggiore è l'esposizione alla critica, perché chi esercita poteri pubblici deve essere sottoposto ad un rigido controllo sia da parte dell'opposizione politica che dei cittadini (Cass. pen., sez. V, 6 febbraio 2007, n. 11662) In sostanza, si ritiene che la nozione di "critica", quale espressione della libera manifestazione del pensiero, ampiamente ammessa dall' elaborazione giurisprudenziale, e che viene in rilievo nella fattispecie scrutinata, rimanda non solo all'area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore. I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'art. 2 cost., onde non è consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell'espressione, né trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico (Cass. pen., sez. V, 24 giugno 2016, n. 37397). 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2 Cost.
  • Art. 21 Cost.
  • Art. 10 CEDU
  • Art. 51 c.p.
  • Art. 595 c.p.