Diritto amministrativo

Processo amministrativo

20 | 02 | 2023

Il sindacato incidentale del giudice amministrativo

Cristina Tonola

La sezione giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza n. 143 del 20 febbraio 2023, è intervenuta in materia processuale.

L’art. 8, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo) dispone che “Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale”.

Il giudice amministrativo, pertanto, quando è chiamato a giudicare della legittimità degli atti amministrativi, ove occorra, può conoscere dei diritti soggettivi “pregiudiziali”, senza che su tale accertamento possa formarsi il giudicato, vale a dire può conoscerne solo in via incidentale.

La giurisprudenza amministrativa ha da lungo tempo posto in rilievo che l’ambito del sindacato incidentale del giudice amministrativo coincide con quello dell’autorità amministrativa, perché diversamente vi sarebbe un’antinomia, in quanto il giudice amministrativo dovrebbe valutare atti dell’autorità amministrativa che abbia omesso di valutare situazioni che le era precluso di valutare (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 1995, n. 700).

Il sindacato incidentale consentito così all’autorità amministrativa come al giudice amministrativo non può sconfinare nella risoluzione delle controversie devolute al giudice civile e si attua svolgendo accertamenti e valutazioni critiche sulle situazioni giuridiche quali appaiono dagli atti e dai fatti che l’ordinamento appresta per dare contezza delle situazioni stesse, occorrendo attenersi alle risultanze dei contratti scritti e degli altri documenti cui è possibile avere accesso.

La giurisprudenza, in materia, ha poi individuato specifiche differenze tra pregiudizialità tecnica, conoscibile in via incidentale, e pregiudizialità logica, su cui può formarsi il giudicato implicito (cfr., tra le altre, sentenze “gemelle” Cass. civ., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 25243).

Nella pregiudizialità tecnica, in particolare, l’entità “pregiudiziale” è uno degli elementi della fattispecie pregiudicata, che non esaurisce la fattispecie stessa, ma ne fa parte unitamente ad altri fatti giuridici, mentre, nella pregiudizialità logica, il rapporto dipendente costituisce mero effetto di quello pregiudiziale,

La nozione di giudicato implicito, insomma, si estende al rapporto fondamentale, per il solo fatto e in quanto esso sia costruito quale antecedente logico necessario del ragionamento giudiziale volto alla decisione sul diritto pregiudicato.

In tale ottica, con l’assunto secondo cui il giudicato copre anche l’indispensabile presupposto logico-giuridico della pronuncia, si intende sostenere che è la logica interna al rapporto giuridico a qualificare come necessario il giudicato sui vari effetti che ne possono derivare, affrancandolo dall’esplicita richiesta della parte o dalla volontà di legge, per cui la cosa giudicata si forma in maniera implicita su tutti gli aspetti del rapporto la cui valutazione sia necessaria al fine di pervenire alla decisione di merito. 

Riferimenti Normativi:

  • Art. 8, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo)