Diritto penale

Reati in generale

17 | 02 | 2023

Gli «atti preparatori» rilevanti ai fini del delitto tentato

Giulia Faillaci

Con sentenza n. 6971 del 25 novembre 2022 (dep. 17 febbraio 2023), la seconda sezione penale della Corte di cassazione ha dato continuità all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, per la configurabilità del tentativo ex art. 56 c.p., rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Cass. pen., sez. II, 4 maggio 2017, n. 24302).

Quanto all'idoneità degli atti, questa va valutata ex ante in relazione alla condotta originaria dell'agente e non con riferimento alle circostanze impreviste che abbiano impedito il verificarsi dell'evento o il compimento dell'azione: essa è criterio di determinazione dell'adeguatezza causale, intesa come attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto, di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice.

Pertanto, l'inidoneità dell'azione che rende impossibile l'evento dannoso o pericoloso esige che l'incapacità di produrre l'evento sia assoluta, intrinseca e originaria secondo una valutazione oggettiva da compiersi ex ante, risalendo al momento iniziale del suo compimento, e ciò indipendentemente da ogni cautela predisposta dalla persona offesa ovvero intervento successivo che abbia impedito la realizzazione di tale evento (Cass. pen., sez. I, 17 ottobre 2019, n. 870).

Quanto, invece, all’istituto della desistenza (art. 56, comma 3 c.p.), questa richiede che la mancata consumazione del delitto sia dipendente dalla volontà dell'agente. Se per un verso è vero che non è necessario che la rinuncia all'azione criminosa sia spontanea o espressione di un autentico ravvedimento, per altro verso è però essenziale che la scelta sia volontaria, vale a dire non imposta da circostanze esterne (quali, ad esempio, la resistenza della vittima, ovvero l'intervento delle forze dell'ordine) che rendano irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'attività (Cass. pen., sez. III, 28 novembre 2018, n. 17518).

Riferimenti Normativi:

  • Art. 56 c.p.