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Diritto processuale civile

Processo di cognizione

26 | 05 | 2021

I limiti alla capacità a testimoniare del trasportato vittima di un sinistro stradale

Valerio de Gioia

La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 26 maggio 2021, n. 14468, ha indicato i limiti della capacità a testimoniare della vittima di un sinistro stradale nella qualità di trasportato.

Nella giurisprudenza di legittimità (cfr. come da ultimo chiarito da Cass. civ., sez. VI, 17 luglio 2019, n. 19121) è ormai pacifico che la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile (Cass. civ., sez. VI, ord. 23 maggio 2018, n. 12660; Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2015, n. 19258; Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2012, n. 16541; Cass. civ., sez. III, 21 luglio 2004, n. 13585).

Il principio in questione rimonta alla sentenza 1° giugno 1974, n. 1580 con la quale la terza sezione della Corte di Cassazione ha chiarito che la configurabilità in capo ad un soggetto di quell'interesse concreto e attuale che sia idoneo ad attribuirgli, in relazione alla situazione giuridica che forma oggetto del giudizio, la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri fatto valere e che lo rende incapace a testimoniare, dev'essere valutato indipendentemente dalle vicende che rappresentano un posterius rispetto alla configurabilità di quell'interesse; pertanto l'eventuale opponibilità della prescrizione così come non potrebbe impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto prescritto, allo stesso modo non può rendere tale soggetto carente dell'interesse previsto dall'art. 246 c.p.c. come causa d'incapacità a testimoniare.

La vittima di un sinistro stradale, infatti, ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone: anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. "diritto quesito", quando non siano stati prevedibili al momento dell'adempimento o della rinuncia.

In tal senso, peraltro, si era già pronunciata la seconda sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 9353 dell'8 giugno 2012) laddove ha affermato che "l'incapacità prevista dall'art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione. Non ha, invece, rilevanza l'interesse di fatto ad un determinato esito del giudizio stesso".

Il trasportato danneggiato, hanno concluso i giudici di legittimità, ha un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta tanto dal vettore contro l'antagonista, quanto a quella introdotta da quest'ultimo contro il primo. 

Così nell'uno, come nell'altro caso, infatti, il trasportato-testimone può avere interesse, esemplificando: 

1) all'accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti, per beneficiare del cumulo di due massimali assicurativi; 

2) all'accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti, per potere inoltrare la propria richiesta ad un secondo debitore, nel caso di renitenza od insolvenza del primo; 

3) all'accertamento dell'assenza della ricorrenza d'un caso fortuito, per potere evitare che il vettore si sottragga alla propria responsabilità invocando il disposto dell'art. 141 cod. ass..

Riferimenti Normativi:

  • Art. 246 c.p.c.