Diritto processuale civile

Disposizioni generali

16 | 02 | 2023

L’intervento del terzo nel processo civile

Giovanna Spirito

Con ordinanza n. 4912 del 16 febbraio 2023, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha offerto importanti precisazioni in tema di intervento del terzo.

In linea generale, occorre rammentare che con l'intervento volontario, disciplinato dall'art. 105 c.p.c., li terzo fa valere il proprio diritto in un processo pendente tra altre parti - in conflitto con entrambe (ipotesi nella quale si configura il c.d. intervento principale) o solo con alcune di esse (c.d. intervento litisconsortile o adesivo autonomo) - e non quindi una posizione giuridica soggettiva di mero fatto o legata ad un'aspettativa meramente ipotetica (Cass. civ., sez. un., 5 febbraio 2013, n. 2593; Cass. civ., sez. I, 7 aprile 1983, n. 2453).

Il diritto che il terzo può far valere deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuarsi con riferimento al petitum e alla causa petendi, ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria (Cass., sez. U, 05/05/2009, n. 10274).

Tuttavia, ai fini dell'intervento autonomo non è necessaria l'identità o la comunanza di causa petendi tra l'azione esercitata dall'interveniente e quella originariamente proposta dall'attore, sicché la diversità dei rapporti dedotti in giudizio non costituisce elemento decisivo al fine di escludere ammissibilità dell'intervento, come è stato chiarito da Cass. civ. n. 14844 del 27 giugno 2007, secondo cui la diversa natura delle azioni esercitate, rispettivamente, dall'attore in via principale e dal convenuto in via riconvenzionale rispetto a quella esercitata dall'interveniente, o la diversità dei rapporti giuridici con le une e con l'altra dedotti in giudizio non costituiscono elementi decisivi per escludere l'ammissibilità dell'intervento, essendo sufficiente a farlo ritenere ammissibile la circostanza che la domanda dell'interveniente presenti una connessione o un collegamento con quella di altre parti relative allo stesso oggetto sostanziale della originaria controversia, tali da giustificare un simultaneo processo (Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2020, n. 11085). 

La diversità dei rapporti dedotti in giudizio, dunque, non esclude in sé l'ammissibilità dell'intervento del terzo, il quale diviene parte nella causa tra altre persone, pur non essendo necessariamente parte nel rapporto cui quella causa si riferisce; da ciò consegue che li terzo può intervenire nel processo non necessariamente nei casi in cui egli  stesso potrebbe anche essere citato nello stesso processo, ma purché abbia un diritto autonomo che potrebbe essere pregiudicato dalla decisione e che il terzo potrebbe comunque far valere in un altro procedimento.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 105 c.p.c.