Diritto processuale penale
Giudizio
14 | 02 | 2023
La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo e con qualunque forma, integra un impedimento legittimo a comparire
Giuseppe Molfese
Con sentenza n. 6163 del 16 gennaio
2023, depositata il 14 febbraio 2023, la terza sezione penale della Corte di
Cassazione ha ricordato che nel nostro sistema, lo stato di detenzione
dell'imputato, implicando l'assenza della libertà di locomozione, condizionata
al volere delle autorità carcerarie, costituisce impedimento assoluto a
comparire, con la conseguenza che, ove a tale situazione non sia posto rimedio
mediante l'ordine di traduzione, l'imputato è privato del diritto di
intervenire e di difendersi, anche personalmente, nel processo, diritto che,
invece, deve essergli incondizionatamente assicurato. D'altro canto, in tale
ipotesi, non sussiste a carico dell'imputato un onere di preventiva
comunicazione della propria materiale impossibilità a comparire, né tale onere
può essere desunto dalla diversa ed esplicita previsione dettata per il
difensore (art. 420-ter, comma 5, c.p.p.) – che trova ragione nella
insindacabile scelta di bilanciare con esclusivo riferimento alla difesa
tecnica i valori costituzionali in gioco – la quale, al contrario, consente di
escludere che un analogo onere di tempestiva deduzione possa implicitamente
desumersi dal sistema per l'imputato, anche alla luce delle norme
sovranazionali ed in particolare della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo - come interpretati dalla giurisprudenza della CEDU - alle quali lo
Stato italiano ha l'obbligo di conformarsi (cfr. in termini: Cass. pen., sez. V,
17 ottobre 2006, n. 37620; Cass. pen., sez. VI, 10 dicembre 2013, n. 2300).
Tali principi sono stati cristallizzati dalle Sezioni Unite per cui la detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia – oggi in absentia –, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento (Cass. pen., sez. un., 26 settembre 2006, n. 37483). La medesima ratio è altresì richiamata anche in caso di arresti domiciliari secondo il dettato delle Sezioni Unite: l'imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire all'udienza, ha diritto di presenziare al giudizio camerale d'appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente (detto principio è conforme ai principi enucleabili dall'art. 111 Cost., dall'art. 6, comma 3, lett. c), d) ed e), della Cedu, dall'art. 14, comma 3, lett. d), e) ed f) del Patto internazionale sui diritti civili e politici e da quanto affermato da Corte cost., sent. n. 45 del 1991: Cass. pen., sez. un., 24 giugno 2010, n. 35399). I suddetti orientamenti sono stati ribaditi, di recente, dal Supremo Collegio nomofilattico per cui la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso (Cass. pen., sez. un., 30 settembre 2021, n. 7635). Qualora il giudice sia a conoscenza dello stato detentivo, anche se non comunicato con specifico atto, ha l'onere di accertarsi dello stato di detenzione, sia esso carcerario che in regime di arresti domiciliari, dell'imputato nei cui confronti si celebra il processo, posto che l'assenza del medesimo all'udienza comporta comunque l'obbligo per il giudice di pronunciarsi ex art. 420-ter, comma 2, c.p.p., ossia ogni volta che appaia semplicemente "probabile" che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per causa fortuito o forza maggiore. Invero, la detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, impone al giudice di disporre accertamenti finalizzati alla verifica del legittimo impedimento, sicché, ove il giudice disponga procedersi ugualmente al giudizio, si verifica la nullità di ordine generale di cui all'art. 178, comma 1, lettera c), c.p.p., da rilevare o eccepire prima della deliberazione della sentenza del grado successivo (Cass. pen., sez. II, 24 aprile 2019, n. 20774; più risalente, Cass. pen., sez. VI, 10 marzo 1997, n. 5989). In altri termini, non è dirimente né la forma con cui viene rappresentato il legittimo impedimento, non sussistendo a carico dell'imputato per pacifica giurisprudenza alcun onere a riguardo, né la mancata richiesta di rinvio ad altra udienza per le medesime ragioni. Nell'ottica di un processo a carattere accusatorio, la partecipazione dell'imputato al "suo" processo è condizione indefettibile per il regolare esercizio della giurisdizione; essa afferisce al diritto di difesa e, perciò, non può essere sottoposta a limiti, potendo al più essere oggetto di rinuncia da parte del titolare dello stesso, in presenza di una non equivoca manifestazione di volontà. Al diritto dell'imputato di partecipare al processo del resto è riconosciuto rango costituzionale (art. 111 Cost.): un giudizio senza imputato può essere celebrato solo a seguito di una sua chiara opzione, anche solo ragionevolmente presunta, cosciente e volontaria, cioè responsabile. Secondo le più recenti Sezioni Unite, l'assenza può costituire, quindi, chiara espressione della abdicazione del diritto a partecipare solo ove non risulti in alcun modo la presenza di un impedimento e possa essere ricondotta univocamente ad una libera rinuncia dell'imputato ad esercitare il suo diritto. Tale condizione non sussiste in tutte le ipotesi nelle quali il giudice che procede ha conoscenza dell'esistenza di un impedimento dell'imputato a partecipare al processo a causa della limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell'interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare. In tal caso incombe al giudice procedente l'obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell'imputato, tutti i poteri che l'ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante.
Riferimenti Normativi: