Diritto processuale penale
Udienza preliminare
10 | 02 | 2023
Caso Regeni: il perseguimento delle condotte criminose, anche se efferate e ignominiose, devono, passare, in uno Stato di diritto, attraverso il rispetto delle regole del giusto processo
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 5675 del 15 luglio 2022, depositata il 9 febbraio 2023, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che il diritto
delle parti offese alla celebrazione del processo non si esprime nel diritto
allo svolgimento «di un processo», ma in quello, che si coniuga con i principi
della convenzione EDU e con i principi costituzionali del giusto processo e
della sua ragionevole durata, alla celebrazione «del processo» che, in
applicazione delle norme vigenti di diritto positivo, coerentemente
interpretate in linea con condivise regulae iuris, possa svolgersi, e pervenire
alla sua conclusione, senza essere tendenzialmente esposto a interventi
riparatori, nel rituale contraddittorio e nell'ordinata sequenza
logico-cronologica dei momenti processuali che lo compongono.
Tali considerazioni non trascurano il pregiudizio prodotto dall'ordinanza che ha disposto la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 420-quater, comma 2, c.p.p. (gli imputati sono rimasti in stato di irreperibilità perché non potuti rintracciare per la notifica personale dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare) a diritti garantiti in loro favore dall'obbligo procedurale degli Stati di garantire il diritto alla vita e il divieto di tortura derivante dal combinato disposto degli articoli 1, 2 e 3 Convenzione EDU, oltre che dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, recepita dall'Italia con decreto legislativo n. 212 del 2015, che prevede anche per la vittima del reato, intesa non solo come vittima diretta ma anche come familiare di una persona la cui morte sia stata causata direttamente da un reato (art. 2, comma 1, lett. a), il), il diritto di partecipare ai procedimenti penali e il conseguente diritto di ottenere, da essi, l'accertamento dei fatti e le statuizioni risarcitorie.
Neppure la Suprema Corte disconosce le decisioni della Corte EDU, che hanno affermato che, «laddove nelle indagini siano coinvolte accuse di gravi violazioni dei diritti umani, il diritto alla verità sulle circostanze rilevanti del caso non appartiene solo alla vittima del reato e alla sua famiglia, ma anche ad altre vittime di violazioni simili e al pubblico in generale, che ha il diritto di sapere cosa è successo. Una risposta adeguata da parte delle autorità nelle indagini sulle denunce di gravi violazioni dei diritti umani può essere generalmente considerata essenziale per mantenere la fiducia del pubblico nella sua adesione allo Stato di diritto e per prevenire qualsiasi apparenza di impunità, collusione o tolleranza di atti illeciti. Per le stesse ragioni, deve esserci un elemento sufficiente di controllo pubblico dell'indagine o dei suoi risultati per garantire la responsabilità sia in pratica che in teoria» (Corte EDU, nei casi Abu Zubaydah c. Lituania, 31 maggio 2018, § 610, e Al Nashiri c. Romania, 31 maggio 2018, § 641), e quelle più direttamente pertinenti al reato di tortura e alla necessità che l'indagine porti all'identificazione e alla punizione dei responsabili per evitare l'inefficacia pratica dell'interdizione inderogabile della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti e l'impunità degli autori (tra le altre, Saba c. Italia, 1 luglio 2014, § 76; Alberti c. Italia, 24 giugno 2014, § 62; Dembele c. Svizzera, 24 settembre 2013, § 62). Deve, tuttavia, ribadirsi che sono proprio le esigenze rappresentate a dimostrare la correttezza di quanto rilevato, dovendo il perseguimento delle condotte criminose, anche se efferate e ignominiose quali quelle oggetto di imputazione, passare, in uno Stato di diritto, attraverso il rispetto delle regole del giusto processo regolato dalla legge, che si svolga nel pieno ed effettivo contraddittorio tra le parti.
Riferimenti Normativi: