Diritto processuale penale
Giudizio
06 | 02 | 2023
La condanna al là di ogni ragionevole in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti
Giuseppe Molfese
Con sentenza n. 4832 del 6 dicembre 2022, depositata il 6 febbraio 2023, la seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito
il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole
dubbio", presente nel testo novellato del richiamato art. 533 c.p.p. quale
parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di
responsabilità dell'imputato.
Al di là dell'icastica espressione, mutuata
dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio
costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della
sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale.
Si è, in proposito, esattamente
osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che
sostanziale, giacché, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla
colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma
dell'art. 530, comma 2, c.p.p., sicché non si è in presenza di un diverso e più
rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente
adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in
precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto
da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema -
per tutte, Cass. pen., sez. un., 10 luglio 2002, n. 30328, e solo
successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui
la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta
della responsabilità dell'imputato (Cass. pen., sez. II, 21 aprile 2006, n.
19575; Cass. pen., sez. II, 2 aprile 2008, n. 16357).
Infatti, la condanna può essere pronunciata
a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità
remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in
rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie
concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze
processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della
normale razionalità umana (Cass. pen. 17921/2010; Cass. 2548/2015;
Cass. 20461/2016 ).
La regola di giudizio contenuta
nell'art. 533, comma 1, c.p.p., come modificato dall'art. 5, L. n. 46 del 2006
impone, infatti, al giudice il ricorso "ad un metodo dialettico di
verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del dubbio, con la
conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da
scongiurare la sussistenza di dubbi interni (ovvero la autocontraddittorietà o
la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero l'esistenza di
un'ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica)"
(cfr., così, Cass. pen., sez. I, 24 ottobre 2011, n. 41110).
Si è chiarito che tale principio, però, non ha affatto innovato la natura del sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione della sentenza e non può, quindi, essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello.
La condanna al là di ogni ragionevole dubbio comporta, infatti, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, "in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile" (cfr., Cass. pen., sez. IV, 7 giugno 2011, n. 30862; conf., Cass. pen., sez. IV, 25 marzo 2014, n. 22257).
Riferimenti Normativi: