Diritto processuale penale
Esecuzione
06 | 02 | 2023
Pena «illegittima»: la giurisdizione esecutiva non può essere ritenuta un rimedio con natura di impugnazione
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 5046 del 21 dicembre 2022 (dep. 6 febbraio 2023), la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che, per - costante giurisprudenza - la giurisdizione esecutiva non può essere ritenuta un rimedio con natura di impugnazione e pertanto eventuali errori applicativi di norme di diritto sostanziale o di procedura, verificatisi in cognizione, non sono deducibili in sede esecutiva, dato che tali vizi sono rilevabili esclusivamente attraverso l'impugnazione dei provvedimenti che definiscono il grado di giudizio in cognizione (da ultimo Cass. pen., sez. un., 26 novembre 2020, n. 15498). Quanto al trattamento sanzionatorio, la stessa possibilità, ribadita da Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2015, n. 47766, di rimediare - in sede esecutiva - alla avvenuta determinazione di una «pena illegale» non va letta come ricognizione di un potere ordinario, tale da consentire un sindacato in sede esecutiva in ogni caso di potenziale erroneità di statuizioni e/o argomentazioni concorrenti a determinare la sanzione, ma rappresenta una valvola di sicurezza dei sistema a fronte di un trattamento sanzionatorio elaborato, anche in parte, sulla base di norme dichiarate incostituzionali (ai sensi della L. n. 87 del 1953, art. 30 come precisato da Cass. pen., sez. un. n. 42858 del 2014) o contrastante con la interpretazione della Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali fornita dalla CEDU (Cass. pen., sez. un., 24 ottobre 2013, n. 18821) o ancora frutto di «palesi errori giuridici o materiali» commessi dal giudice della cognizione come una sanzione non prevista dall'ordinamento in rapporto al fatto dedotto in giudizio o determinata in modo superiore al massimo edittale, sì da ritenersi abnorme (Cass. pen., sez. un., 26 giugno 2015, n. 47766). Difatti, la Suprema Corte ha più volte chiarito che in sede esecutiva l'illegittimità della pena può essere rilevata solo quando la sanzione irrogata non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale ma non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata - salvo che non sia frutto di errore macroscopico - trattandosi di errore censurabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza (Cass. pen., sez. I, 23 gennaio 2013, n. 38712). Quindi, se è pacifico che, nel caso di concorso di più circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o circostanze ad effetto speciale, si deve tener conto, ai sensi dell'art. 63, comma 4, c.p., della pena stabilita per la circostanza più grave e dell'aumento complessivo di un terzo per tutte le altre circostanze globalmente considerate, le quali mantengono peraltro la natura di circostanze ad effetto speciale (Cass. pen., sez. I, 31 marzo 2005, n. 19841 e in tempi più recenti Cass. pen., sez. un., 27 novembre 2014, n. 38518) la mancata corretta applicazione di tale disposizione, ove - come nel caso in esame - non tempestivamente dedotta con gli ordinari mezzi di impugnazione, non è rilevabile d'ufficio (Cass. pen., sez. II, 9 dicembre 2021, n. 46765; Cass. pen., sez. II, 14 marzo 2017, n. 14307) e non può essere fatta valere in sede di esecuzione, non essendo nel suo complesso la pena irrogata all'imputato "illegale", cioè diversa da quella prevista dalla legge od esorbitante i limiti indicati dalla legge stessa, per tale dovendosi intendere la sanzione non prevista dalla legge per specie o quantità o esito di errore nel computo aritmetico, mentre, in ipotesi come quella in considerazione, la quantificazione sarebbe stata operata in violazione del criterio di riduzione stabilito dalla legge processuale. Si tratterebbe, pertanto, di mera ipotesi di pena «illegittima», emendabile esclusivamente mediante gli ordinari mezzi di impugnazione, coi quali l'imputato avrebbe dovuto chiederne l'esatta commisurazione (Cass. pen., sez. I, 11 giugno 2014, n. 28252). Tale orientamento è stato da ultimo ribadito anche da Cass. pen., sez. un., 31 marzo 2022, n. 41782, che ha perimetrato il concetto di pena illegale, da intendersi in senso restrittivo con esclusivo riferimento ai casi in cui la sanzione applicata dal giudice sia di specie più grave di quella prevista dalla norma incriminatrice o superiore ai limiti edittali indicati dalla stessa. Con la suindicata sentenza, si è dunque riaffermato il principio che l'illegalità della pena ricorre solo quando essa ecceda i valori (espressi sia qualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato. Per quanto in concreto possa non essere agevole la individuazione delle cornici edittali pertinenti al caso, è solo la violazione di esse - che sono la manifestazione ed il frutto del potere legale di determinazione della pena - ad integrare la pena illegale. Ogni altra violazione delle regole che occorre applicare per la definizione della pena da infliggere integra un errato esercizio del potere commisurativo e dà luogo ad una pena che è illegittima. Riassumendo, quindi, in sede esecutiva, l'illegittimità della pena applicata dal giudice della cognizione può essere rilevata solo quando la sanzione irrogata non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie o quantità, questa risulti eccedente il limite legale, e non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata - salvo che non sia frutto di errore macroscopico - trattandosi di errore censurabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione.
Riferimenti Normativi: