Diritto processuale penale
Ordinamento penitenziario
02 | 02 | 2023
Il risarcimento da «detenzione inumana» e la dimensione funzionale del c.d. spazio vitale minimo
Paolo Emilio De Simone
Con la sentenza n. 4492 del 26 ottobre
2022 (depositata il 2 febbraio 2023) la prima sezione penale della Corte di
Cassazione ha approfondito il tema del risarcimento da detenzione inumana ex
art. 35-ter dell’Ordinamento Penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354), con
particolare attenzione ai criteri di computo dello spazio vitale minimo.
Il tema dei criteri di computo dello
spazio vitale minimo in cella collettiva è stato trattato in numerose decisioni
emesse dalla Corte di legittimità, specie in riferimento al contenzioso
sviluppatosi dopo l'introduzione (nel giugno dell'anno 2014, con il D.L. 26
giugno 2014, n. 92) dello specifico rimedio di cui all'art. 35-ter ord. pen. In
merito, è stato più volte precisato (si veda, per tutte, Cass. pen., sez. I,
n.13378 del 2018) che la necessità di determinare dei criteri generali di
computo deriva dall’esistenza di una disciplina di legge che non determina in
modo specifico quale sia lo spazio vitale minimo spettante al soggetto posto in
restrizione di libertà ma che piuttosto opera un rinvio (art. 35-ter, comma 1)
ai contenuti della giurisprudenza della Corte EDU, per sua natura casistica, in
tema di violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3
Conv. Edu). Da tale simile assetto normativo è derivata la consapevolezza
ermeneutica della necessaria fissazione di «principi di diritto» in un settore
dell'ordinamento di particolare rilevanza in quanto involge la materia dei
diritti fondamentali della persona umana, tutelati primariamente anche
dall'art. 2 Cost. Non si tratta, dunque, di questioni in fatto, ma piuttosto
della necessaria «perimetrazione» di un criterio il più possibile oggettivo
alla cui stregua la giurisdizione è chiamata a verificare la complessiva
legalità del trattamento penitenziario. Il criterio che la Corte, nella maggior
parte delle decisioni, ha adottato sin dalla pronuncia del 2016 (cfr. Cass.
pen., sez. I, del 9 settembre 2016, n. 52819), è stato quello di valorizzare la
dimensione funzionale del c.d. spazio vitale minimo, da intendersi quale
«spazio destinato al movimento» all'interno della camera detentiva.
L’indicazione della soglia minima dei tre metri quadrati, derivante dalla
copiosa elaborazione della Corte EDU, al di sotto dei quali viene a
determinarsi la «forte presunzione» di trattamento inumano o degradante
(vincibile attraverso l'esame dei c.d. fattori compensativi) è stata, dunque,
concretizzata in rapporto alla nozione funzionale di tale spazio, con la
conseguente necessità di escludere dal computo non soltanto la superficie
(fisicamente separata) del bagno, ma anche la superficie occupata da arredi
fissi o ingombranti (come un 'letto a castello').
Tale orientamento è stato riaffermato anche dalle Sezioni Unite, le quali hanno sostenuto (cfr. Cass. pen., sez. un., del 24 settembre 2020, n. 6551) che per la valutazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento nella cella e che, pertanto, dal computo devono essere detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo. Consolidando l'orientamento basato nulla nozione 'funzionale' dello spazio vitale minimo inteso quale spazio destinato al movimento, pertanto, le Sezioni Unite hanno ribadito la tendenziale non computabilità nello spazio 'utile' di «arredi che non si possono in alcun modo spostare».
Con la sentenza in argomento, infine, la Cassazione ha avuto modo di sottolineare anche che la valutazione della qualità dell'offerta trattamentale – sempre necessaria al fine di individuare la presenza di aspetti contrari al senso di umanità della detenzione diversi dalla insufficienza dello spazio vitale minimo – assume il valore di possibile effetto 'compensativo' (della forte presunzione di trattamento inumano) solo lì dove la verifica dello spazio individuale sia inferiore, sul piano del risultato, ai tre metri quadrati, ipotesi in cui, peraltro, la pur valida offerta di servizi e attività trattamentali non può realizzare alcun `riequilibrio' nei casi in cui la permanenza in una cella con spazio inferiore ai tre metri quadrati sia stata prolungata nel tempo.
Riferimenti Normativi: