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Diritto processuale civile

Procedimenti speciali

07 | 01 | 2021

In caso di alcoltest è sufficiente l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore senza che sia anche necessario attenderlo

Valerio de Gioia

Con ordinanza n. 28 del 7 gennaio 2021, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, dopo aver premesso che l’accertamento strumentale dello stato di ebbrezza (cd. alcoltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile, che impone alla polizia giudiziaria di dare avviso, al soggetto che vi sia sottoposto, della facoltà di farsi assistere da un difensore, ha chiarito che da ciò non deriva anche l’obbligo, per i verbalizzanti, di attendere un lasso di tempo minimo, da tale avviso, onde consentire l’arrivo del difensore eventualmente nominato prima di procedere al test.

I giudici civili, quindi, hanno recepito il consolidato orientamento della giurisprudenza penale secondo cui, in materia di accertamento della guida in stato di ebbrezza – ai sensi dell’art. 186, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e dell’art. 379 del relativo Regolamento –, l’accertamento strumentale di tale stato (c.d. alcoltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile cui il difensore può assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia (Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 7967; Cass. pen., sez. IV, 21 marzo 2013, n. 18654; Cass. pen., sez. IV, 8 maggio 2007, n. 27736).

L'art. 356 c.p.p., a ben vedere, prevede soltanto la facoltà del difensore di assistere alla perquisizione e agli accertamenti urgenti ed all'eventuale sequestro, "senza diritto di essere preventivamente avvisato"; l'art. 114 disp. att. c.p.p., a sua volta, impone alla polizia giudiziaria, nel procedere al compimento degli atti indicati nell'art. 356 cit., unicamente l'obbligo di avvertire la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia ma non pone alcun obbligo di avviso per il difensore né l'obbligo di nominare un difensore d'ufficio nel caso in cui il soggetto da sottoporre a controllo non intenda farsi assistere da chicchessia.

La disciplina di cui agli artt. 354 e 356 c.p.p., inoltre, laddove impone che al soggetto sottoposto ad accertamento alcolemico sia dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, non prevede che gli operanti, per procedere alla effettuazione del test, debbano attendere l’arrivo del difensore eventualmente nominato (Cass. pen., sez. IV, 20 luglio 2017, n. 41178).

Non costituisce, pertanto, violazione dei diritti di difesa del soggetto sanzionato l'aver proceduto al test senza attendere l'arrivo del difensore, anche qualora questi abbia comunque avuto notizia dell'imminente compimento dell’atto e intenda parteciparvi (Cass. pen., sez. VI, 23 ottobre 1992, n. 11908), potendo i tempi di tale attesa pregiudicare lo scopo dell'accertamento.

È stato altresì precisato – in relazione a un caso nel quale, dal momento in cui l’imputato si trovava alla guida e quello di esecuzione delle due prove di alcoltest, erano intercorsi, rispettivamente, 23 e 29 minuti – che il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico (Cass. pen., sez. IV, 28 novembre 2012, n. 21991). Principio successivamente ribadito in una fattispecie in cui l’intervallo temporale è stato di trenta minuti (Cass. pen., sez. IV, 11 marzo 2014, n. 13999). 

Alla luce di quanto esposto, i giudici civili hanno concluso nel senso che dalle disposizioni sostanziali e processuali sin qui richiamate non è previsto – né è stato mai sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità – che, una volta dato l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, si debba attendere un intervallo temporale minimo di 23/29 minuti dall’avviso stesso prima di procedere alla esecuzione di un valido alcoltest con la conseguenza che, in difetto, l’esame può essere utilizzato ai fini dell’accertamento dell’illecito amministrativo di cui all’art. 186, comma 2, lett. a), Codice della strada.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 186, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).