Diritto processuale penale
Atti
31 | 01 | 2023
La nullità della notifica «sostitutiva» al difensore
Luca Fanfani
Con sentenza n. 3967 del 20 dicembre
2022 (dep. 31 gennaio 2023), la seconda sezione penale della Corte di
Cassazione è tornata sul regime della nullità che affligge la notifica
“sostitutiva” prevista dall'art. 161, comma 4, c.p.p., in caso di mancata notifica
presso il domicilio eletto.
Anzitutto, in presenza di un vizio della notifica della vocatio in ius, occorre nell'ordine: a) verificare se la citazione sia stata "omessa" o "irregolare", ovvero effettuata con modalità diverse da quelle prescritte; b) nel caso in cui si valuti che la citazione sia solo irregolare" occorre comunque verificare se la stessa abbia prodotto gli effetti cui era diretta, ovvero la conoscenza in capo all'imputato dell'atto introduttivo del giudizio. Tale percorso valutativo deve essere seguito anche nei casi in cui la notifica venga effettuata attraverso la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, c.p.p. che legittima la notifica "sostitutiva" al difensore nei casi in cui sia impossibile perfezionarla presso il domicilio eletto. Per considerare legittima tale notifica "mediata" è necessaria una rigorosa verifica dell'impossibilità di effettuarla regolarmente presso il domicilio eletto; nei casi in cui tale verifica non sia stata effettuata si pone il problema di verificare se la notifica sostitutiva al difensore possa considerarsi "irregolare" o se, invece, il difetto di indagine sulla idoneità del domicilio eletto imponga piuttosto di ritenere la notifica "mancante".
In materia la giurisprudenza non si presenza univoca. Da un lato è stato infatti deciso che è affetta da vizio di nullità assoluta la notifica eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., non preceduta dalla verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, trattandosi di vizio che integra l'omessa citazione dell'imputato ed incide sulla formazione del contraddittorio (Cass. pen., sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 50016; Cass. pen., sez. V, 29 ottobre 2009, n. 48652; Cass. pen., sez. VI, 29 maggio 2007, n. 22707). Altra parte della giurisprudenza ha, invece, affermato che la nullità conseguente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore invece che presso il domicilio eletto è d'ordine generale a regime intermedio - in quanto la notificazione, pur eseguita in forme diverse da quelle prescritte, è da ritenere, in concreto, idonea a determinare una conoscenza effettiva dell'atto - e non può, quindi, essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Cass. pen., sez. VI, 22 ottobre 2013, n. 1742; Cass. pen., sez. I, 7 gennaio 2016, n. 17123; Cass. pen., sez. II, 23 settembre 2016, n. 48260).
Con la sentenza in esame, la Suprema Corte ha inteso dare continuità all'orientamento che inquadra il vizio in esame come nullità assoluta. Tale interpretazione non è smentita, ma a ben vedere confermata, dalla giurisprudenza che - ove si registri una prima notifica personale, seguita da una elezione di domicilio – attribuisce all'illegittimità della notifica effettuata al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p. (preclusa nel caso in cui l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni) natura di semplice "irregolarità", che genera una nullità sanabile e non di omissione che genera una nullità assoluta (così Cass. pen., sez. un., 27 marzo 2008, n. 19602; Cass. pen., sez. un., 22 giugno 2017, n. 58120). Invero, ai fini dell'inquadramento del vizio che affligge la notifica mediata in caso di mancata notifica presso il domicilio eletto, è essenziale la verifica della "matrice" della notifica sostitutiva: altro è infatti che la stessa sia effettuata ai sensi del comma 8-bis dell'art. 157 c.p.p., norma resa operativa dalla contemporanea esistenza della “prima notifica personale" e dalla "nomina fiduciaria", ed altro è che la stessa sia stata effettuata in assenza di tale condizione, nonostante una pregressa elezione di domicilio, attraverso una applicazione illegittima dell'art. 161, comma 4, c.p.p. Quando manca la "prima notifica personale", la notifica mediata è legittima solo nel caso in cui si verifichi l'inidoneità del domicilio eletto: l'omissione di tale verifica incide sulla legittimità della procedura ed impedisce di assegnare efficacia alla notifica sostitutiva, a prescindere dalla consistenza del rapporto fiduciario tra imputato e difensore. Si ribadisce infatti che la "conoscenza" effettiva, seppur mediata dell'atto, ha efficacia sanante solo nei casi in cui la notifica sia "irregolare", e non in quelli in cui la notifica presso il domicilio eletto sia del tutto omessa (Cass. pen., sez. un., 27 ottobre 2004, n. 119). In conclusione, osserva la Suprema Corte, nel caso in cui non si proceda alla notifica presso il domicilio eletto (anche per difetto assoluto di verifica dell'idoneità dello stesso) e si attivi illegittimamente il meccanismo di comunicazione previsto dall'art. 161, comma 4, c.p.p., si verte in un caso di nullità assoluta, a rilevabilità permanente: la notifica all'imputato è infatti "assente" e non può ritenersi effettuata sulla base della presunzione di circolazione delle informazioni tra l'imputato e il difensore, unico destinatario dell'avviso (Cass. pen., sez. un., 27 ottobre 2004, n. 119). Solo nel caso in cui la notifica "sostitutiva" sia suscettibile di essere inquadrata nella procedura prevista dall'art. 157, comma 8-bis c.p.p., e dunque sia effettuata al difensore di fiducia, dopo che la "prima notifica personale" è andata a buon fine, l'omessa notifica presso il domicilio (successivamente) eletto può, invece, essere inquadrata come nullità generale a regime intermedio (Cass. pen., sez. un., 27 marzo 2008, n. 19602; Cass. pen., sez. un., 22 giugno 2017, n. 58120).
Riferimenti Normativi: