Diritto processuale penale
31 | 01 | 2023
I limiti all'applicabilità del «braccialetto elettronico» nei reati di violenza di genere
Giulia Faillaci
Con sentenza n. 4143 del 24 novembre 2022 (dep. 31 gennaio 2023), la sesta sezione penale della Corte di cassazione si è occupata dei presupposti per l’applicazione del “braccialetto elettronico”.
L’ordinamento processuale penale ha fortemente potenziato le procedure di controllo mediante mezzi elettronici.
L’art. 275-bis c.p.p. li prevede come regola, dovendo il giudice motivare solo nel caso in cui ritenga di non disporli, formulando una prognosi di affidabilità del soggetto circa la capacità di rispettare i limiti che connotano la misura degli arresti domiciliari.
Per le misure non custodiali del divieto di avvicinamento alla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.) e dell’allontanamento dalla casa familiare il braccialetto elettronico è applicabile proprio per i reati di violenza di genere o i reati spia di questi, anche fuori dei limiti di pena dell’art. 280 c.p.p. (art. 282-bis, comma 6, c.p.p.), in quanto potenzia e rafforza la protezione della persona offesa rispetto a provvedimenti cautelari rimessi alla spontanea osservanza dell’indagato, per delitti connotati da grave rischio di violazioni - tanto da avere meritato un delitto ad hoc come l’art. 387-bis c.p. - e di recidiva.
Per tutte e tre le misure cautelari richiamate è necessaria la volontà di collaborazione e di rispetto di chi vi è sottoposto ad accettarne l’applicazione (art. 275-bis, comma 2, c.p.p.).
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto la richiesta del ricorrente non più valutabile ai fini della prevenzione del rischio di reiterazione del reato alla luce delle plurime e gravi violazioni delle misure non custodiali, applicategli senza braccialetto elettronico nonostante egli fosse recidivo specifico, dimostrative del fatto che non fosse in grado di rispettare alcun provvedimento che ne richieda la collaborazione, compresi gli arresti domiciliari, visto che è arrivato persino ad attribuire alla compagna atti di autolesionismo e vista la condanna irrevocabile per il delitto di maltrattamenti in danno deII’ex moglie.
Si tratta, dunque, di un contesto, oggettivo e soggettivo, già in origine di grave pericolo per la persona offesa e per le sue bambine, fondato su una così radicata determinazione criminale del ricorrente che rende inidoneo qualsiasi presidio cautelare diverso dalla custodia in carcere.
Dunque, conclude la Suprema Corte, nell'escIudere correttamente l’adeguatezza e la proporzionalità di una misura diversa dalla custodia in carcere, il Giudice di merito si è posto pienamente in linea con gli obblighi sovranazionali in materia di violenza di genere, gravanti suIl’Autorità giudiziaria, specialmente nella fase delle indagini, come sancito dagli artt. 51 e 52 della Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), ratificata con L. 27 giugno 2013, n. 77, che impone da un lato una corretta valutazione dei rischi di letalità e di reiterazione dei comportamenti violenti e dall’altro un apparato cautelare volto a “dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo” (art. 52).