Diritto penale
Delitti
27 | 01 | 2023
Il delitto di associazione di stampo mafioso: tra mafie «storiche» e «delocalizzate»
Giulia Faillaci
Con ordinanza n. 3548 del 18 novembre 2022 (dep. 27 gennaio 2023), la seconda sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata del delitto di cui all’art. 416-bis c.p., fattispecie introdotta nel "sistema" dei reati associativi per colmare quello che appariva essere un deficit di criminalizzazione di realtà associative più "complesse" delle ordinarie associazioni criminali, in quanto "storicamente" dedite alla "sopraffazione" di un determinato territorio per il conseguimento di obiettivi di potere e di utilità economica.
Il legislatore, peraltro, non si è limitato a "registrare" realtà (talvolta secolari) già presenti, come la mafia, la 'ndrangheta, la camorra, la "Sacra Corona Unita", ecc., da tempo dotate di un nomen (localisticamente connotativo - particolare importante perché evocativo del sincretismo che normativamente caratterizza il binomio associazione mafiosa e territorio), con correlativi insediamenti, articolazioni periferiche, prestigio e "fama" criminale da "spendere" come arma di pressione nei confronti dei consociati, ma ha anche aperto un indefinito ambito operativo, per così dire "parallelo", destinato a perseguire tutte le altre aggregazioni (anche straniere) che, malgrado prive di un nomen e di una "storia" criminale, utilizzino metodi e perseguano scopi corrispondenti alle associazioni di tipo mafioso già note.
Tuttavia, con riferimento alle finalità perseguite, gli elementi tipizzanti le varie compagini criminali sono fra loro eterogenei, in quanto gli scopi avuti di mira dalle associazioni di stampo mafioso possono essere i più vari. Essi, infatti, spaziano dalla tradizionale realizzazione di un programma criminale - tipica di tutte le associazioni per delinquere - allo svolgimento di attività in sé lecite, come l'acquisizione, in modo diretto o indiretto, della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici; alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti; all'impedimento o all'ostacolo del libero esercizio del diritto di voto o per procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Un "mosaico" dunque, di finalità, tanto ampio che mal si concilia con l'individuazione di un elemento specializzante che possa definire il concetto di "tipo mafioso".
Deve ritenersi, invece, che il nucleo della fattispecie incriminatrice si collochi nel terzo comma dell'art. 416-bis c.p., laddove il legislatore definisce, assieme, metodo e finalità dell'associazione mafiosa - in sostanza, quelle finalità che si qualificano solo se c'è uno specifico "metodo" che le alimenta - delineando in tal modo un reato associativo non soltanto strutturalmente peculiare, ma, soprattutto, a gamma applicativa assai estesa, perché destinato a reprimere qualsiasi manifestazione associativa che presenti quelle caratteristiche di metodo e fini.
Per questo le associazioni che non hanno una connotazione criminale qualificata sotto il profilo "storico", dovranno essere analizzate nel loro concreto atteggiarsi, in quanto per esse "non basta la parola" (il nomen di mafia, camorra, 'ndrangheta, ecc.); ed è evidente, che, in questa opera di ricostruzione, occorrerà porre particolare attenzione alle peculiarità di ciascuna specifica realtà delinquenziale, in quanto la norma mette in luce un problema di "assimilazione" normativa alle mafie "storiche" che rende necessaria un'attività interpretativa particolarmente attenta a porre in risalto "simmetrie" fenomeniche tra realtà fattuali, sociali ed umane, diverse fra loro.
Diverso, invece, è il caso delle c.d. locali di 'ndrangheta, ove assume particolare rilievo il collegamento della struttura territoriale con la casa madre. Infatti, proprio in forza dell'adozione di un modulo organizzativo che ne riproduce i tratti distintivi, caratterizzandone l'intrinseca essenza e perciò lasciando presagire il pericolo per l'ordine pubblico, si è affermato che il reato di cui all'art. 416-bis c.p. è configurabile anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice. Con particolare riguardo ad un'articolazione in una cittadina svizzera di un clan della 'ndrangheta radicato in Calabria, la Suprema Corte ha osservato che i moderni mezzi di comunicazione propri della globalità hanno reso noto il metodo mafioso proprio della "ndrangheta anche in contesti geografici un tempo ritenuti refrattari o insensibili al condizionamento mafioso, per cui non è necessaria la prova della capacità intimidatrice o della condizione di assoggettamento o di omertà in quanto l'impatto oppressivo sull'ambiente circostante è assicurato dalla fama conseguita nel tempo dalla consorteria.
L’ormai diffuso concetto di "locale" che caratterizza le estrinsecazioni per così dire extra-moenia delle varie organizzazioni 'ndranghetiste assume i connotati non di una semplice "delocalizzazione" del gruppo madre, ma di una realtà che, pur permanendo stretti vincoli rispetto alla associazione di origine, ha pur sempre un connotato di autonomia strutturale, funzionale e operativa che finisce per autoalimentarsi ma al tempo stesso per manifestare all'esterno la capacità diffusiva di un'organizzazione così peculiarmente articolata. Problematica questa non ignota alla giurisprudenza della Corte, che in più occasioni si è soffermata sulla cd. articolazione "cellulare" delle organizzazioni di stampo terroristico eversivo, ove la riconducibilità della cellula "figlia" al tipo delineato dall'art. 270-bis c.p., si deve principalmente alla sua natura strumentale rispetto alla realizzazione degli obiettivi criminali perseguiti dall'organizzazione "madre", sia pure attraverso un rapporto di tipo "smaterializzato".
Riferimenti Normativi: