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Diritto penale

Delitti

26 | 01 | 2023

Maltrattamenti in famiglia: il reo abitualmente ubriaco va condannato più severamente perché più gravi e devastanti sono gli effetti delle sue condotte

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 3383 del 20 dicembre 2022, depositata il 26 gennaio 2023, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione è tornata sull’ubriachezza abituale nel reato di maltrattamenti.

Gli elementi costitutivi di cui all'art. 94 c.p. sono la dedizione all'uso di alcol e li frequente stato di ubriachezza, condizioni da cui consegue una maggiore pericolosità dell'agente tale da meritare non solo l'aggravamento della pena, ma anche l'applicazione della misura di sicurezza.

L'ubriachezza abituale non esclude né diminuisce l'imputabilità dell'agente, a meno che non sia derivata da caso fortuito o forza maggiore (art. 92 c.p.), dal ché consegue che la colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza deve essere valutata, come avvenuto nella specie, secondo i normali criteri d'individuazione dell'elemento psicologico del reato (Cass. pen., sez. V, 14 luglio 2016, n. 45997, richiamata anche da Corte Cost. n. 150 del 2019; Cass. pen., sez. VI, 22 maggio 2008, n. 38513).

Infatti, gli artt. 91, 92, 94 e 95 c.p. si limitano a disciplinare la compatibilità dell'ubriachezza con l'imputabilità, senza alcuna deroga rispetto alla regola generale di cui all'art. 42 c.p., che esige l'esistenza del dolo o della colpa al momento della commissione del fatto e non in un lasso temporale anteriore (Cass. pen., sez. IV, 7 luglio 2021, n. 25758).

Il sistema delineato, positivamente scrutinato da diverse sentenze della Corte costituzionale (Corte Cost., sent. n. 33 del 1970; n. 114 del 1998; n. 150 del 2019), nel parificare i reati commessi in stato di ubriachezza (o sotto l'azione di sostanze stupefacenti) ai reati commessi in stato di normalità e sottoponendo ad eguale regime penale tanto l'ubriachezza (o assunzione di sostanze stupefacenti) volontaria quanto quella meramente colposa, è ispirato a "intenti di prevenzione generale improntati a grande rigore" (Corte Cost., sent. n. 114 del 1998) per non offrire alcun tipo di scusante a chi, al momento della commissione del delitto, si ponga nella condizione, a lui imputabile, di perturbazione psichica determinata dalla sostanza assunta (Cass. pen., sez. VI, 9 giugno 2015, n. 31749).

L'ubriachezza abituale, dunque, merita, per il legislatore, un aggravio sanzionatorio proprio perché rende più gravi e devastanti gli effetti delle condotte dell'autore sia con riguardo alla persona offesa, che teme l'imprevedibilità e lo sviluppo dei comportamenti delittuosi; sia con riferimento alla loro intensificazione e incombenza.

L'ulteriore rigore e penalizzazione di coloro che abbiano commesso il fatto in stato di ubriachezza abituale (o sotto l'azione di sostanze stupefacenti), in forza di una originaria presunzione di pericolosità ora sostituita da un suo accertamento in concreto, è dimostrata anche dall'art. 221 c.p. che prevede in questi casi, previo accertamento dei presupposti, l'applicazione di una misura di sicurezza (misura di sicurezza detentiva oppure ricovero in casa di cura e custodia o libertà vigilata, quando la pena detentiva sia inferiore a tre anni di reclusione).

Questo rigoroso apparato normativo ed interpretativo vale a maggior ragione nei delitti di maltrattamenti intra-familiari, come quello oggetto di esame, in cui la violenza dell’imputato, nei confronti della madre e delle sorelle, aveva assunto i connotati dell'abitualità, non per l'abuso di alcol, ma perché costitutiva di una ordinaria e deliberata volontà sopraffattrice dell'uomo nei confronti delle sole donne della famiglia.

La condizione di ubriachezza, in quanto transitoria e consapevole, quando indirizza le violenze in modo mirato e costante solo nei confronti di individuate persone del contesto familiare e non di altre, al più amplifica le modalità e gli esiti delle violenze, ma non ne costituisce mai la causa e men che meno genera asseriti impulsi incontrollabili (Cass. pen., sez. VI, 4 ottobre 2022, n. 39578).

Infatti, è lo stesso legislatore che, escludendo che l'ubriachezza abituale incida su coscienza e volontà dell'autore stabilisce, in termini chiari, che non è l'abuso di alcol (quando non si traduca in una malattia cronica documentalmente accertata) a generare i comportamenti illeciti, e nella specie la violenza domestica, o a slatentizzare l'aggressività rendendola ingestibile ma, al più, ne aggrava l’entità rendendo più pericoloso l’autore.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 42 c.p.
  • Art. 92 c.p.
  • Art. 94 c.p.
  • Art. 221 c.p.