Diritto penale
Delitti
26 | 01 | 2023
Maltrattamenti in famiglia: il reo abitualmente ubriaco va condannato più severamente perché più gravi e devastanti sono gli effetti delle sue condotte
Valerio de Gioia
Con sentenza n. 3383 del 20 dicembre
2022, depositata il 26 gennaio 2023, la sesta sezione penale della Corte di
Cassazione è tornata sull’ubriachezza abituale nel reato di maltrattamenti.
Gli elementi costitutivi di cui all'art.
94 c.p. sono la dedizione all'uso di alcol e li frequente stato di ubriachezza,
condizioni da cui consegue una maggiore pericolosità dell'agente tale da
meritare non solo l'aggravamento della pena, ma anche l'applicazione della
misura di sicurezza.
L'ubriachezza abituale non esclude né
diminuisce l'imputabilità dell'agente, a meno che non sia derivata da caso
fortuito o forza maggiore (art. 92 c.p.), dal ché consegue che la colpevolezza
di una persona in stato di ubriachezza deve essere valutata, come avvenuto
nella specie, secondo i normali criteri d'individuazione dell'elemento
psicologico del reato (Cass. pen., sez. V, 14 luglio 2016, n. 45997, richiamata
anche da Corte Cost. n. 150 del 2019; Cass. pen., sez. VI, 22 maggio 2008, n.
38513).
Infatti, gli artt. 91, 92, 94 e 95 c.p.
si limitano a disciplinare la compatibilità dell'ubriachezza con
l'imputabilità, senza alcuna deroga rispetto alla regola generale di cui all'art.
42 c.p., che esige l'esistenza del dolo o della colpa al momento della
commissione del fatto e non in un lasso temporale anteriore (Cass. pen., sez. IV,
7 luglio 2021, n. 25758).
Il sistema delineato, positivamente
scrutinato da diverse sentenze della Corte costituzionale (Corte Cost., sent.
n. 33 del 1970; n. 114 del 1998; n. 150 del 2019), nel parificare i reati
commessi in stato di ubriachezza (o sotto l'azione di sostanze stupefacenti) ai
reati commessi in stato di normalità e sottoponendo ad eguale regime penale
tanto l'ubriachezza (o assunzione di sostanze stupefacenti) volontaria quanto
quella meramente colposa, è ispirato a "intenti di prevenzione generale
improntati a grande rigore" (Corte Cost., sent. n. 114 del 1998) per non
offrire alcun tipo di scusante a chi, al momento della commissione del delitto,
si ponga nella condizione, a lui imputabile, di perturbazione psichica
determinata dalla sostanza assunta (Cass. pen., sez. VI, 9 giugno 2015, n. 31749).
L'ubriachezza abituale, dunque, merita,
per il legislatore, un aggravio sanzionatorio proprio perché rende più gravi e
devastanti gli effetti delle condotte dell'autore sia con riguardo alla persona
offesa, che teme l'imprevedibilità e lo sviluppo dei comportamenti delittuosi;
sia con riferimento alla loro intensificazione e incombenza.
L'ulteriore rigore e penalizzazione di
coloro che abbiano commesso il fatto in stato di ubriachezza abituale (o sotto
l'azione di sostanze stupefacenti), in forza di una originaria presunzione di
pericolosità ora sostituita da un suo accertamento in concreto, è dimostrata
anche dall'art. 221 c.p. che prevede in questi casi, previo accertamento dei
presupposti, l'applicazione di una misura di sicurezza (misura di sicurezza
detentiva oppure ricovero in casa di cura e custodia o libertà vigilata, quando
la pena detentiva sia inferiore a tre anni di reclusione).
Questo rigoroso apparato normativo ed
interpretativo vale a maggior ragione nei delitti di maltrattamenti
intra-familiari, come quello oggetto di esame, in cui la violenza dell’imputato,
nei confronti della madre e delle sorelle, aveva assunto i connotati
dell'abitualità, non per l'abuso di alcol, ma perché costitutiva di una
ordinaria e deliberata volontà sopraffattrice dell'uomo nei confronti delle sole
donne della famiglia.
La condizione di ubriachezza, in quanto transitoria e consapevole, quando indirizza le violenze in modo mirato e costante solo nei confronti di individuate persone del contesto familiare e non di altre, al più amplifica le modalità e gli esiti delle violenze, ma non ne costituisce mai la causa e men che meno genera asseriti impulsi incontrollabili (Cass. pen., sez. VI, 4 ottobre 2022, n. 39578).
Infatti, è lo stesso legislatore che, escludendo che l'ubriachezza abituale incida su coscienza e volontà dell'autore stabilisce, in termini chiari, che non è l'abuso di alcol (quando non si traduca in una malattia cronica documentalmente accertata) a generare i comportamenti illeciti, e nella specie la violenza domestica, o a slatentizzare l'aggressività rendendola ingestibile ma, al più, ne aggrava l’entità rendendo più pericoloso l’autore.
Riferimenti Normativi: