Diritto processuale penale
26 | 01 | 2023
Stalking: la condizione di procedibilità si estende anche alle condotte poste in essere dopo la proposizione della querela
Giulia Faillaci
Con ordinanza n. 3418 del 26 ottobre 2022 (dep. 26 gennaio 2023), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata del delitto di atti persecutori, di cui all’art. 612-bis c.p.
La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato che il delitto di atti persecutori è un reato abituale di danno, integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice, nonché dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell’evento, il quale deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, sicché ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata ala produzione dell’evento (Cass. pen., sez. V, 10 febbraio 2020, n. 15651).
È, infatti, «la reiterazione degli atti considerati tipici» a costituire elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere ad essi un’autonoma unitaria offensività, in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, infine, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte nella disposizione di riferimento (Cass. pen., sez. V, 9 ottobre 2019, n. 3042).
E dal carattere unitario del delitto di atti persecutori, con riferimento alla procedibilità, la giurisprudenza ha tratto che nell’ipotesi in cui la reiterazione concerna anche condotte poste in essere dopo la proposizione della querela, la condizione di procedibilità si estende a queste ultime, le quali, unitariamente considerate con le precedenti, integrano l’elemento oggettivo del reato (Cass. pen., sez. V, 5 marzo 2018, n. 31996).
Riferimenti Normativi: