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Diritto penale

Delitti

26 | 01 | 2023

I limiti di operatività della legittima difesa nel reato di rissa

Giulia Faillaci

Con ordinanza n. 3462 del 2 dicembre 2022 (dep. 26 gennaio 2023), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata del rapporto tra il reato di rissa e la causa di giustificazione della legittima difesa.

Secondo i principi ripetutamente affermati dalla Suprema Corte, è inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata, principio questo che può essere derogato solo in situazioni eccezionali e cioè solo ove, in costanza di tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata e, pertanto, un'offesa che, in quanto diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta (Cass. pen., sez. V, 16 novembre 2006, n. 7635).

Del resto è lo stesso concetto di rissa o zuffa che evoca in sé lo scambio di insulti e percosse, tra più persone, sicché appare poco compatibile con l'ordinaria dinamica di tale reato una posizione di mera passività, atteso che in tale caso non dovrebbe ritenersi integrato il reato di rissa nella condotta di chi aggredito da altre persone, reagisca difendendosi (Cass. pen., sez. V, 2 febbraio 2022, n. 22587).

Recentemente la giurisprudenza ha peraltro enunciato il principio secondo cui in tema di rissa è configurabile la legittima difesa in uno scontro tra gruppi contrapposti, solo quando coloro che si difendono si pongono in una posizione passiva, limitandosi a parare i colpi degli avversari o dandosi alla fuga, così da far venir meno l'intento aggressivo (Cass. pen., sez. V, 8 ottobre 2020, n. 33112).

Si tratta, comunque di un principio pur sempre essere letto in relazione al configurarsi di una situazione imprevista determinatasi nell'ambito della contesa, quale ad esempio il chiaro ed evidente sopravvenuto venir meno dell'intento aggressivo in uno dei gruppi contrapposti ponendosi coloro che si difendono in una posizione del tutto passiva limitandosi a parare i colpi degli avversari o dandosi alla fuga.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 52 c.p.
  • Art. 588 c.p.