Diritto penale
Delitti
24 | 01 | 2023
La condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti
Luca Fanfani
Con sentenza n. 1600 del 9 dicembre 2022 (dep. 24 gennaio 2023), la prima sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
Sul punto la Corte ha richiamato il condiviso principio da tempo espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all’acquisto delle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa traffico, ove sussista la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisca l'operatività dell'associazione, rivelando in tal modo la presenza del cd. affectio societatis tra l'acquirente ed i fornitori (Cass. pen., sez. I, 15 gennaio 2016, n. 30233; nella specie si è affermato che la partecipazione all'associazione non è esclusa dal fatto che l'indagato, pur di continuare a spacciare, fosse stato costretto a rifornirsi costantemente di droga dal sodalizio criminale).
Sotto tale profilo, invero, si è più volte stabilito che, ai fini della sussistenza della partecipazione dell'acquirente all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il soggetto stabilmente disponibile a ricevere la droga assume una posizione ed una funzione continuativa che trascende il significato privatistico-negoziale delle singole operazioni e costituisce una componente organica della struttura, sì da rendere possibile l'esercizio dell'intera attività criminosa (Cass. pen., sez. VI, 8 maggio 2006, n. 21116).
In tal senso, la partecipazione di fatto dell'abituale acquirente (o fornitore) nel sodalizio dedito al commercio di stupefacenti, risiede nella reciproca consapevolezza (tanto dell'acquirente o fornitore - che delle sue controparti) che la stabilità del rapporto così instaurato garantisce l'operatività dell'associazione in quanto tale, rivelando così ex se l'affectio societatis dello stesso acquirente o fornitore.
Si è chiarito che per l'individuazione di una cosiddetta "piazza di spaccio" è necessaria la presenza di un'articolata organizzazione di vedette e controllo, posta a supporto e difesa della zona, nonché la turnazione dei soggetti dediti allo spaccio, così da garantire lo smercio senza soluzione di continuità (Cass. pen., sez. VI, 30 giugno 2021, n. 37077).
Più in generale, in ordine alla gestione di una piazza di spaccio, va ribadito che ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sufficiente anche l'adesione e l'apporto di un contributo per una fase temporalmente limitata nel tempo (Cass. pen., sez. III, 27 marzo 2019, n. 27910).
Riferimenti Normativi: