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Diritto penale

11 | 01 | 2023

L'offerta in vendita dei semi di cannabis

Giulia Faillaci

Con ordinanza n. 590 del 20 dicembre 2022 (dep. 11 gennaio 2023), la quarta sezione penale della Corte di Cassazione si è occupata della possibilità di configurare il delitto di cui all’art. 414 c.p. in presenza di una condotta di istigazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti.

Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza “Bargelli” del 2012, la offerta in vendita di semi di piante dalle quali è ricavabile una sostanza drogante, corredata da precise indicazioni botaniche sulla coltivazione delle stesse, non integra il reato dell'art. 82 T.U. stup. – rubricato “istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore” -, salva la possibilità di sussistenza dei presupposti per configurare il delitto previsto dall'art. 414 c.p. con riferimento alla condotta di istigazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti (Cass. pen., sez. un., 18 ottobre 2012, n. 47604).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva premesso, sul piano della ricostruzione fattuale, che, se istigazione vi è stata da parte degli odierni imputati, si è trattato di istigazione a porre in essere una coltivazione domestica, finalizzata al consumo personale e non certamente a commettere fatti di rilevanza penale. Si tratta pertanto, a pieno titolo di una istigazione al consumo, eventualmente previa autoproduzione della sostanza, ma non di istigazione a delinquere. Ciò sulla base del recente orientamento espresso nuovamente dalle Sezioni Unite, secondo il quale non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Cass. pen., sez. un., 19 dicembre 2019, n. 12348).

Dunque, osservano i Giudici di legittimità, escluso nella specie che possa parlarsi di istigazione a delinquere, ci si deve chiedere se, con riguardo alla condotta contestata, possa ravvisarsi una rilevanza penale residuale ex art. 82, d.P.R. 309/1990.

Alla luce dei principi affermati dalla sentenza a Sezioni Unite Bargelli, la risposta deve necessariamente essere negativa.

Nella ridetta pronunzia si è tra l'altro affermato che la mera offerta in vendita di semi di pianta dalla quale siano ricavabili sostanze stupefacenti non è penalmente rilevante, configurandosi come atto preparatorio non punibile perché non idoneo in modo inequivoco alla consumazione di un determinato reato, non potendosi dedurne l'effettiva destinazione dei semi; nel caso di specie, poi, l'offerta al pubblico degli opuscoli descrittivi delle tecniche di coltivazione si sovrappone perfettamente alla condizione espressamente individuata dalla ridetta pronunzia apicale circa l'irrilevanza penale della vendita di semi di piante dalle quali è ricavabile una sostanza drogante corredata da precise indicazioni botaniche sulla coltivazione delle stesse.

Sebbene non possa parlarsi di abrogazione per via giurisprudenziale della fattispecie criminosa di cui all'art. 82, d.P.R. 309/1990, è però innegabile che l'area di disvalore penale recata dalla norma incriminatrice di che trattasi é stata rigorosamente circoscritta dalla sentenza Bargelli: la quale, ad esempio, ha chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di istigazione all'uso di sostanze stupefacenti, è necessario che la induzione sia posta in essere pubblicamente attraverso propalazioni ed esaltazioni della loro qualità prospettando benefici derivanti dal loro uso e convincimenti, anche subliminali, o, anche, attraverso intimidazioni o minacce, di guisa che è indefettibile l'idoneità dell'azione a suscitare consensi ed a provocare attualmente e concretamente il pericolo dell'uso illecito di tali prodotti; con la conseguenza che non integra il reato di cui all'art. 82 d.P.R. n. 309 del 1990 la condotta di coloro che, in qualità di soci ed amministratori di una società, offrano in vendita su un sito "internet" varie tipologie di semi di cannabis, qualora la pubblicità e la descrizione del prodotto da essi ricavabile concerna unicamente le caratteristiche di ogni tipo di seme, trattandosi di attività rientrante nella propaganda pubblicitaria, di per sé non idonea ad indurre i possibili destinatari all'uso di sostanze stupefacenti.

Appare evidente che, attraverso l'enunciazione di tali principi, si è inteso operare una distinzione fra la pura e semplice offerta in vendita e l'istigazione propriamente detta.

Orbene, se si eccettua l'intervento delle Sezioni Unite con la sentenza “Caruso”, non é dato ravvisare - né dal punto di vista legislativo, né dal punto di vista giurisprudenziale - alcun elemento di discontinuità rispetto ai principi affermati dalla sentenza “Bargelli”.

In base a tali principi, considerata l'accertata finalizzazione della vendita alla sola coltivazione ad uso personale (con conseguente esclusione dell'ipotesi di istigazione a delinquere di cui all'art. 414 c.p.) e tenuto conto, quanto all'art. 82, d.P.R. 309/1990, della chiara distinzione, operata dalla sentenza “Bargelli”, fra la semplice offerta in vendita dei semi di cannabis e la vera e propria istigazione, la condotta oggetto di imputazione si colloca al di fuori dell'area di rilevanza penale.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 414 c.p.
  • Art. 82, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309