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Diritto penale

Delitti

18 | 01 | 2023

Il suicidio quale conseguenza dei continui maltrattamenti in famiglia

Valerio de Gioia

Con sentenza n. 1948 del 13 dicembre 2022, depositata il 18 gennaio 2023, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha esaminato il complesso e controverso rapporto del legame tra la morte (o le lesioni) e il fatto di maltrattamenti.

Pacifico che non sia affatto necessario che i maltrattamenti costituiscano causa esclusiva della morte, si discute se la fattispecie aggravata descritta dall'art. 572 c.p. esiga che il nesso causale sussista tra la complessiva condotta di maltrattamenti – e non solo da uno degli atti che la compongono – e l'evento morte (ma considerazioni analoghe valgono con riferimento alle lesioni gravi o gravissime parimenti previste dal comma 3 dell'art. 572 cit.).

Si è sostenuto, infatti, che l'evento può esser l'epilogo di una somma di continue violenze senza che in nessuna in particolare sia riconoscibile la loro causa diretta, come possono essere invece il prodotto immediato di un singolo atto di violenza: essenziale è che anche in questo secondo caso l'episodio dal quale sono derivate le lesioni o la morte faccia parte dell'unitario complesso di maltrattamenti e che perciò l'evento ulteriore possa esserne considerato una conseguenza.

Su queste precisazioni si innestano i principi di questa corte in materia nesso di causalità e di imputazione soggettiva dell'evento aggravatore, profilo esaminato con riferimento ad una ipotesi particolarmente significativa, ma emblematica per tracciare la differenza tra il reato preterintenzionale di cui all'art. 586 c.p., quale quella del suicidio della vittima, una condotta, questa che esula completamente da quella a base della figura del reato preterintenzionale di cui all'art. 586, c.p..

Sul primo aspetto si è affermato che l'espressione "derivare", contenuta nell'art. 572, comma 2, c.p., va interpretata in relazione ai principi posti dall'art. 41 c.p., ed impone quindi un rinvio alle regole con le quali viene regolamentata l'imputazione oggettiva degli eventi causati dall'autore di un reato (Cass. pen., sez. VI, 16 aprile 2010, n. 29631) e che l'imputazione soggettiva dell'evento aggravatore, non voluto, della morte della vittima per suicidio postula un coefficiente di prevedibilità in concreto di tale evento come conseguenza della condotta criminosa di base, in modo che possa escludersi - in ossequio al principio di colpevolezza e di personalità della responsabilità penale che la condotta suicidiaria sia stata oggetto di una libera capacità di autodeterminarsi della vittima, imprevedibile e non conoscibile da parte del soggetto agente (Cass. pen., sez. VI, 23 novembre 2021, n. 8097).

Ritiene la Suprema Corte che proprio la necessità che, sulla scorta della lettera dell'art. 572 c.p., il nesso causale sussista tra la complessiva condotta di maltrattamenti - e non solo da uno degli atti che la compongano- e l'evento morte segna la differenza tra la fattispecie di cui all'art. 586 c.p. e quelle aggravata di cui all'art. 572, comma 3, c.p. giustificando anche la diversa pena comminata. In parole semplici, la configurabilità del reato aggravato di cui all'art. 572 c.p. deve correlarsi alla struttura di tale reato, come delitto abituale, sicché la morte, per essere evento aggravatore, deve prodursi a seguito di un "deterioramento" delle condizioni della vittima, che conduce, progressivamente e senza soluzioni di continuità, all'evento finale: ed è su questo piano che deve essere condotta la ricostruzione del giudice con riferimento alla rilevanza causale di tutti e ciascuno degli episodi costituenti la serie minima per integrare i maltrattamenti, ricostruita, dunque sulla base di una relazione causale con le azioni commissive di maltrattamenti poste in essere in maniera abituale, piuttosto che sull'efficacia causale dell'ultimo della serie. Viceversa, in presenza della contestazione del reato di cui all'art. 586 c.p., è proprio e solo l'idoneità causale di tale atto che viene in rilievo ai fini della sussistenza del nesso di cui all'art. 41 c.p..

Riferimenti Normativi:

  • Art. 41 c.p.
  • Art. 572 c.p.
  • Art. 586 c.p.