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Diritto processuale civile

Processo di cognizione

09 | 11 | 2020

I limiti al frazionamento dell’azione giudiziaria nel caso di un unico fatto illecito lesivo di cose e di persone

Valerio de GIoia

La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 9 novembre 2020, n. 25087, trattando della domanda giudiziale finalizzata ad ottenere la condanna della compagnia di assicurazione, a titolo risarcitorio, di una somma maggiore di quella accettata quale acconto, con riserva di agire per il recupero della differenza in un altro giudizio, ha colto l’occasione per delineare le conseguenze derivanti dal frazionamento dell’azione giudiziaria.

Il dovere di solidarietà ex art. 2 Cost. e l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza permeano ormai i comportamenti dei consociati, anche in ambito processuale, e non possono ritenersi relegati al solo ambito privatistico.

Sulla base di tali premesse – in un caso in cui criteri identificativi delle due domande consecutivamente proposte erano identici, così come identici erano il rapporto e il fatto illecito causativo del danno, e le conseguenze dannose si erano definitivamente materializzate, sia per i danni patrimoniali che non patrimoniali – la Suprema Corte ha già in passato affermato che non è giustificabile la disarticolazione della tutela giurisdizionale richiesta mediante la proposizione di distinte domande. E ciò, neppure allorché venga fatta, nella domanda proposta con il primo giudizio, riserva di far valere ulteriori e diverse "voci di danno" in altro procedimento (Cass. civ., sez. III, 22 dicembre 2011, n. 28286).

Una tale condotta frazionata, per la sua evidente strumentalità, non è consentita dall'ordinamento che le rifiuta protezione per la violazione di precetti costituzionali e valori costituzionalizzati, concretizzandosi, in questo caso, la proposizione della seconda domanda, in un abuso della tutela processuale, ostativa al suo esame: consentire un uso parcellizzato della tutela processuale colliderebbe con i principi ricordati, nel mutato, e attuale, assetto dei valori costituzionali, cui deve necessariamente ispirarsi anche il processo civile.

Proprio in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, la Suprema Corte ha escluso che il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito, lesivo di cose e persone, possa frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente innanzi al giudice di pace e al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, trattandosi di condotta che aggrava la posizione del danneggiante-debitore, ponendosi in contrasto con il generale dovere di correttezza e buona fede e risolvendosi in un abuso dello strumento processuale (Cass. civ., sez. VI, 21 ottobre 2015, n. 21318).

Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, sebbene relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo – sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale – le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c. (Cass. civ., sez. un., 16 febbraio 2017, n. 4090).

Come si evince da quest'ultima pronuncia, conclude la sentenza in commento, non può giungersi ad una categorica affermazione del divieto di frazionamento dell'azione ma occorre comunque valutare l'interesse del creditore che è posto alla base della scelta di agire in modo parcellizzato, stimolando il contraddittorio sulla questione e rimettendo in termini le parti, non essendo consentito formulare un giudizio prognostico di improcedibilità di eventuali future domande.

Riferimenti Normativi:

  • Art. 2 Cost.
  • Art. 111 Cost.
  • Art. 1175 c.c.
  • Art. 1375 c.c.
  • Art. 101 c.p.c.
  • Art. 183 c.p.c.