Diritto processuale civile
Processo di cognizione
09 | 11 | 2020
I limiti al frazionamento dell’azione giudiziaria nel caso di un unico fatto illecito lesivo di cose e di persone
Valerio de GIoia
La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza
del 9 novembre 2020, n. 25087, trattando della domanda giudiziale finalizzata
ad ottenere la condanna della compagnia di assicurazione, a titolo
risarcitorio, di una somma maggiore di quella accettata quale acconto, con
riserva di agire per il recupero della differenza in un altro giudizio, ha
colto l’occasione per delineare le conseguenze derivanti dal frazionamento
dell’azione giudiziaria.
Il dovere di solidarietà ex art. 2 Cost. e l'obbligo di
comportarsi secondo buona fede e correttezza permeano ormai i comportamenti dei
consociati, anche in ambito processuale, e non possono ritenersi relegati al
solo ambito privatistico.
Sulla base di tali premesse – in un caso in cui criteri
identificativi delle due domande consecutivamente proposte erano identici, così
come identici erano il rapporto e il fatto illecito causativo del danno, e le
conseguenze dannose si erano definitivamente materializzate, sia per i danni
patrimoniali che non patrimoniali – la Suprema Corte ha già in passato affermato
che non è giustificabile la disarticolazione della tutela giurisdizionale richiesta
mediante la proposizione di distinte domande. E ciò, neppure allorché venga
fatta, nella domanda proposta con il primo giudizio, riserva di far valere
ulteriori e diverse "voci di danno" in altro procedimento (Cass. civ.,
sez. III, 22 dicembre 2011, n. 28286).
Una tale condotta frazionata, per la sua evidente
strumentalità, non è consentita dall'ordinamento che le rifiuta protezione per
la violazione di precetti costituzionali e valori costituzionalizzati,
concretizzandosi, in questo caso, la proposizione della seconda domanda, in un
abuso della tutela processuale, ostativa al suo esame: consentire un uso
parcellizzato della tutela processuale colliderebbe con i principi ricordati,
nel mutato, e attuale, assetto dei valori costituzionali, cui deve
necessariamente ispirarsi anche il processo civile.
Proprio in tema di risarcimento dei danni da responsabilità
civile, la Suprema Corte ha escluso che il danneggiato, a fronte di un unitario
fatto illecito, lesivo di cose e persone, possa frazionare la tutela
giudiziaria, agendo separatamente innanzi al giudice di pace e al tribunale in
ragione delle rispettive competenze per valore, neppure mediante riserva di far
valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, trattandosi di condotta
che aggrava la posizione del danneggiante-debitore, ponendosi in contrasto con
il generale dovere di correttezza e buona fede e risolvendosi in un abuso dello
strumento processuale (Cass. civ., sez. VI, 21 ottobre 2015, n. 21318).
Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di
credito, sebbene relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono
essere proposte in separati processi ma, ove le suddette pretese creditorie,
oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in
proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile
giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo – sì da non poter
essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività
istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda
sostanziale – le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi
solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile
alla tutela processuale frazionata e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione,
il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa
questione ex art. 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine
alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c. (Cass. civ.,
sez. un., 16 febbraio 2017, n. 4090).
Come si evince da quest'ultima pronuncia, conclude la sentenza in commento, non può giungersi ad una categorica affermazione del divieto di frazionamento dell'azione ma occorre comunque valutare l'interesse del creditore che è posto alla base della scelta di agire in modo parcellizzato, stimolando il contraddittorio sulla questione e rimettendo in termini le parti, non essendo consentito formulare un giudizio prognostico di improcedibilità di eventuali future domande.
Riferimenti Normativi: